Parificazione del conto giudiziale e visto di regolarità amministrativo-contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 87 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la parificazione del conto giudiziale, richiamata dagli artt. 139, comma 2, 140, comma 1, e 145, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, integra un procedimento complesso che comprende tanto la concordanza del conto con le scritture detenute dall’amministrazione, quanto il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato dagli uffici di controllo, ferma restando la distinzione dalla relazione degli organi di controllo interno. Il visto di conformità non può fondarsi sulle sole scritture dell’agente contabile: la parifica attesta che la rendicontazione è coerente con le risultanze documentali esterne, in esito a un controllo incrociato. La rendicontazione cumulativa di gestioni eterogenee impedisce l’esame del conto solo quando pregiudica l’imputabilità del singolo fatto di gestione; ove la gestione sia riferibile a un unico agente ed il conto consenta la ricostruzione della vicenda, il conto è procedibile e l’agente va ammesso a discarico.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo dei libretti e dei documenti di viaggio rilasciati ai mutilati e agli invalidi di guerra e delle tessere modello AT/BT della Ragioneria Territoriale dello Stato, per l’esercizio finanziario 2017. Il Magistrato designato chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto, prospettandone l’improcedibilità per l’asserita irregolare parificazione e per l’omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno, oltre all’irregolarità per il ritenuto cumulo di gestioni eterogenee e per la mancata produzione della documentazione richiesta.

La Procura aderiva alle criticità rilevate. La Ragioneria territoriale replicava che la modulistica ministeriale prevedeva la sola firma del Direttore, che la procedura seguita era conforme alle indicazioni delle Sezioni Riunite n. 4/2020/CONS e che la gestione non aveva comportato operazioni di carico e scarico.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la questione dell’improcedibilità per l’asserita irregolare parificazione. Richiamato l’art. 618 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, tuttora vigente, e l’art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio aderisce all’orientamento delle Sezioni Riunite in sede consultiva n. 4/2020/CONS dell’11.9.2020: la parifica menzionata nel Codice è un procedimento complesso, che comprende la concordanza con le scritture dell’amministrazione e il visto di regolarità amministrativo-contabile, da tenere distinto dalla relazione degli organi di controllo interno.

Il visto di conformità non può esaurirsi in un controllo di coerenza interna del conto, basato sulle sole scritture formate dall’agente e nella sua esclusiva disponibilità. La parifica presuppone un controllo incrociato tra i dati contabili dell’agente e le scritture esterne dell’amministrazione, come affermato da Corte conti Sez. giur. Lazio n. 511 del 9.6.2021.

Fermo l’invito alla Ragioneria ad adottare adeguate misure organizzative per il futuro, il Collegio non ravvisa specifiche ragioni per dichiarare l’improcedibilità. Quanto all’omessa relazione, la Sezione rileva che l’amministrazione ha agito secondo gli schemi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 123/2011 e le indicazioni della circolare della Ragioneria Generale, risultando sufficiente il deposito del visto di regolarità cui non sono seguite osservazioni.

Sul ritenuto cumulo di gestioni eterogenee, il Collegio osserva che la rendicontazione cumulativa impedisce l’esame del conto quando non consente di individuare la gestione di competenza di ciascun contabile. Nel caso concreto, la gestione è stata esclusiva dei documenti di viaggio e affidata a un unico agente: il conto depositato consente la ricostruzione dell’intera gestione, che resta procedibile.

Nel merito, il rendiconto evidenzia, per le tessere ferroviarie, carico e rimanenza invariati al 31.12.2017, senza operazioni di carico e scarico. Il conto è quindi regolare e l’agente è ammesso a discarico; non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *