Pensione di inabilità e data di insorgenza accertata dal Collegio Medico Legale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 139 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di inabilità dei dipendenti civili, il giudice pensionistico della Corte dei conti può fondare il proprio convincimento sul parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, organo tecnico collegiale stabilmente incardinato presso l’autorità giurisdizionale e interpellabile senza formalità. Il parere, pur non vincolante, è pienamente utilizzabile ai fini della decisione e se attendibile, coerente e adeguatamente motivato può essere integralmente fatto proprio. La sussistenza del requisito dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, richiesto dall’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, può essere accertata anche con riferimento a un momento anteriore alla visita medico-legale, quando la documentazione sanitaria dimostri la preesistenza della condizione invalidante rispetto alla domanda amministrativa, che segna la decorrenza del trattamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente di religione con contratto a tempo determinato presso una scuola elementare, ha presentato nel 2019 domanda amministrativa volta al riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, per infermità non dipendenti da causa di servizio, con decorrenza dalla data della domanda.
La Commissione Medica di Verifica dapprima e la Commissione Medica Interforze di seconda istanza poi avevano escluso l’inabilità assoluta e permanente, qualificando la ricorrente come non idonea in modo permanente al servizio pubblico ex art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001. L’INPS ha rigettato la domanda, ritenendo l’invalidità sopraggiunta dopo la cessazione del rapporto per fine incarico e non integrante il requisito dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Da qui il ricorso alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto escluso la necessità di ulteriore attività istruttoria, ritenendo la causa matura per la decisione sotto il profilo medico-legale. Ha richiamato la consolidata possibilità, per il giudice pensionistico contabile, di avvalersi di organi tecnici pubblici, tra cui la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale istituita presso la Corte dei conti, oggi disciplinata dagli artt. 23, 97 e 166 del Codice della giustizia contabile e dall’art. 189 d.lgs. n. 66/2010.
Il Collegio ha ricostruito la distinzione tra il parere reso dagli organi pubblici di consulenza medico-legale e la consulenza tecnica d’ufficio in senso proprio: il primo non richiede giuramento in udienza, non comporta onorari e non è soggetto alla comunicazione preventiva alle parti del Codice di procedura civile. La Corte ha richiamato sul punto le ordinanze della Corte costituzionale n. 131 del 1998, n. 248 del 2007 e n. 194 del 2012, che hanno già vagliato tali profili di legittimità.
Nel merito, il giudice ha ritenuto attendibile il parere del Collegio, che ha collocato la ricorrente, già prima della visita della Commissione Medica di Verifica, allo stadio IV della scala di Hoehn e Yahr per malattia di Parkinson, in presenza di grave disabilità e di un importante stato psichico. Da tale condizione i consulenti hanno desunto l’assenza di qualsiasi residua capacità lavorativa, accertando la preesistenza della inabilità assoluta e permanente rispetto alla visita e la sua sussistenza già alla data della domanda amministrativa.
La Corte ha quindi verificato la riconducibilità della fattispecie alla previsione dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, che attribuisce ai dipendenti civili il trattamento di inabilità in caso di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, ove l’interessato versi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, evenienza che presuppone di regola un grado di invalidità superiore al 60%. Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione; le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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