Responsabilità erariale per falsa dichiarazione e preventivi non concorrenziali (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 356 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi comunitari erogati nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020, integra il danno erariale la dichiarazione mendace con cui il beneficiario si attribuisca un punteggio aggiuntivo per un titolo professionale non ancora conseguito, mediante cancellazione della data sull’attestato. Costituisce parimenti illecito contabile la predisposizione di tre preventivi non frutto di vera concorrenza, preordinata a far lievitare la spesa ammissibile e a ottenere uno sconto occulto. Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel processo penale ai sensi dell’art. 270 c.p.p. non sono precluse al giudice contabile, che può trarne argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.. La domanda di condanna per colpa grave, formulata per la prima volta in udienza, costituisce inammissibile mutatio libelli, non essendo ammesse in questa sede, dopo la citazione, emendatio né modificazione della causa petendi.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha convenuto in giudizio cinque soggetti — due sorelle beneficiarie, il padre di esse, un funzionario dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura e il dirigente apicale del medesimo ufficio — chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno in favore dell’AGEA per euro 48.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Secondo l’accusa, le due sorelle avevano percepito finanziamenti comunitari della Sottomisura 4.1 dichiarando falsamente il possesso della qualifica di conduttrice di impresa agricola e presentando preventivi non concorrenziali; il padre e il funzionario si erano adoperati per l’esito favorevole della pratica, mentre il dirigente avrebbe omesso i controlli.
Le difese hanno eccepito l’inutilizzabilità delle intercettazioni dichiarata dal Tribunale penale di Termini Imerese, l’estraneità delle convenute agli accordi illeciti, l’insussistenza del danno per essere stati i requisiti posseduti e, in subordine, l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso la sospensione necessaria del giudizio ex art. 106 c.g.c., ribadendo la piena autonomia del processo contabile rispetto a quello penale: difettano tanto la pregiudizialità giuridica quanto l’identità di causa petendi e petitum.
Quanto alle intercettazioni, la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. resta confinato al processo penale e non opera nel giudizio amministrativo-contabile, ove dagli atti delle indagini si possono trarre argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.. Poiché l’azione si fondava solo su stralci dei brogliacci, il Collegio ha disposto con ordinanza istruttoria n. 132/2024 l’acquisizione dei file audio e video e la loro trascrizione integrale a mezzo CTU, nel contraddittorio delle parti.
Sul merito, la Corte ha ritenuto provate due categorie di irregolarità genetiche. La falsificazione della data di conseguimento del titolo professionale non è stata considerata frutto di una distorta interpretazione del bando: dalle conversazioni trascritte emerge che padre e funzionario avevano discusso la soluzione di cancellare la data, onde prevenire osservazioni della commissione. La convenuta, eseguendo quanto concordato, ha violato il Patto di integrità sottoscritto in domanda. Parimenti, i tre preventivi, identici per attrezzature, marche e modelli, sono stati ritenuti espressione di un accordo volto a far lievitare l’importo ammissibile e a ottenere uno sconto occulto, in violazione dell’art. 6 delle norme attuative del PSR. Il Collegio ha escluso che l’attività del funzionario possa qualificarsi come soccorso istruttorio, sia per difetto di titolo essendosi egli astenuto, sia perché l’istituto non può coprire la creazione di atti falsi.
È stata invece esclusa la mancata realizzazione delle opere entro i termini, risultando i lavori completati e il termine prorogato erga omnes. La domanda è stata rigettata verso la seconda sorella, per difetto di prova dell’elemento soggettivo doloso, e verso il dirigente, per assenza di incidenza causale e di consapevolezza degli accordi. La richiesta del Pubblico Ministero di degradare l’imputazione a colpa grave, avanzata per la prima volta in udienza, è stata dichiarata inammissibile quale mutatio libelli.
Nota della Redazione
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