Conto del consegnatario di beni comunali: improcedibile il giudizio di resa (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 236 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo all’agente contabile, con riguardo ai beni mobili o alle materie per i quali non sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il rinvio dell’art. 93 TUEL, alcun obbligo di resa del conto giudiziale. La qualificazione formale del prospetto come conto del consegnatario, ricalcante il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a fondare la giurisdizione contabile quando manca il presupposto sostanziale della custodia. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile del Comune in qualità di consegnatario di beni, per l’esercizio finanziario 2017. Il conto era stato qualificato come conto del consegnatario e redatto secondo il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione arriva così davanti alla Sezione giurisdizionale, chiamata a verificare se sussistano i presupposti per la resa del conto giudiziale e, quindi, per l’esercizio della giurisdizione contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione sostanziale della gestione, non dalla denominazione del prospetto. Il conto in esame consiste in un modulo che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ma la gestione che ne forma oggetto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL.
Da questo rilievo discende il venir meno del presupposto dell’obbligo di resa del conto. La Corte richiama la propria giurisprudenza contabile, tra cui una pronuncia della stessa Sezione del 2018, decisioni della Sezione Abruzzo del 2015, della Sezione Toscana del 2016, della Sezione Friuli-Venezia Giulia del 2014 e della Sezione Calabria del 2013, secondo cui, con riguardo ai beni privi del requisito della custodia, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
La conclusione della Procura regionale è quindi condivisa dal Collegio. L’assenza del presupposto sostanziale impedisce di procedere alla verifica giurisdizionale del conto e determina l’improcedibilità del giudizio.
La pronuncia non si limita all’esito processuale: la Corte dispone la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Nulla è liquidato per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata. Il Collegio ravvisa inoltre gli estremi per l’annotazione prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei dati personali delle persone fisiche indicate in sentenza.
Nota della Redazione
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