Indennità di posizione del dirigente di ente locale pensionabile in quota A (Corte dei Conti Sez. III App. n. 30 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per i dipendenti degli enti locali iscritti alla soppressa C.P.D.E.L., la base pensionabile è disciplinata dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077/1959 e comprende gli emolumenti fissi, continuativi o ricorrenti corrisposti per l’attività lavorativa in forza di disposizioni legislative, regolamentari o di contrattazione collettiva. A tale fine l’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 non è applicabile, concernendo i soli dipendenti delle Amministrazioni dello Stato o a esse equiparate, con elenco tassativo non estensibile agli enti locali. Ne consegue che la retribuzione di posizione del dirigente di ente locale, ove fissa e continuativa, concorre alla retribuzione annua contributiva ed è computabile nella quota “A” della pensione calcolata col sistema retributivo. La spontanea esecuzione della sentenza di primo grado senza riserva non integra acquiescenza ex art. 177, comma 3, c.g.c., salvo che costituisca atto assolutamente incompatibile con la volontà di impugnare.

Il Fatto

Una dirigente di un ente locale, cessata dal servizio nell’autunno 2017, ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico mediante l’inserimento in quota “A” della retribuzione di posizione percepita durante il rapporto di lavoro, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento della maggiore pensione annua e degli arretrati sui ratei già corrisposti.

La Sezione giurisdizionale monocratica della Corte dei conti per la Puglia ha accolto il ricorso, richiamando il principio affermato per i segretari comunali e provinciali dalla Seconda sezione centrale d’appello nelle sentenze nn. 177/2017 e 180/2017. L’I.N.P.S. ha proposto appello, chiedendo la riforma integrale della decisione.

La Motivazione della Corte

L’appellata ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello per acquiescenza, essendo stata la sentenza di primo grado integralmente eseguita dall’Istituto prima dell’impugnazione. La Corte rigetta l’eccezione. L’art. 177, comma 3, c.g.c., che riproduce l’art. 329, comma 1, cod. proc. civ., richiede un comportamento chiaro e inequivoco, espressivo della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia. Il pagamento degli importi dovuti, senza riserva, integra una condotta riconducibile a esigenze cautelative e non esclude l’intento di impugnare, secondo un orientamento già espresso da questa Sezione e confermato dal riferimento a Cass. Sez. VI, ord. n. 6258 del 2019.

Nel merito, l’Istituto deduce che l’indennità di posizione non sarebbe voce pensionabile, restando esclusa dall’elenco tassativo dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, elenco non integrabile dalla contrattazione collettiva; in subordine, che essa andrebbe computata nella quota “B” ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 11 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, come ritenuto per l’indennità di amministrazione.

La Corte ritiene l’appello manifestamente infondato muovendo dal dato soggettivo, non contestato: l’appellata era dirigente a tempo indeterminato di un ente locale, non dipendente dello Stato. Il richiamo all’art. 43 è quindi inconferente, poiché la disciplina del trattamento pensionistico degli iscritti alla soppressa C.P.D.E.L. trova fonte negli artt. 15 e 16 della legge n. 1077/1959 e nell’art. 30, comma 2.1, del d.l. n. 55/1983, convertito con modificazioni nella legge n. 131/1983.

Per i dipendenti degli enti locali la retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14 della legge n. 379/1955, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti dovuti come remunerazione, purché assoggettati a contribuzione e legittimati da disposizioni di legge, di regolamento o di contrattazione collettiva. Il Collegio richiama sul punto le sentenze n. 19/2001, n. 63/2016 e n. 39/2017/QM delle Sezioni riunite.

Dalla documentazione emerge che l’indennità di posizione in contestazione possedeva entrambi i requisiti, concorrendo così alla base pensionabile. Il primo giudice ha quindi fatto buon governo delle sentenze nn. 177/2017 e 180/2017, che avevano escluso la pensionabilità della sola maggiorazione della retribuzione di posizione, priva di predeterminazione quantitativa e certezza. Inconferenti risultano i precedenti invocati dall’Istituto (sentenze n. 54/2006 e n. 31/2009), relativi a dipendenti di un ente riconducibile alle Amministrazioni dello Stato. L’appello è respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata e spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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