Improcedibilità del conto giudiziale privo dei requisiti minimi di rendicontazione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 376 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c., l’agente contabile deve depositare scritture idonee, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile. I requisiti minimi sono fissati dall’art. 616 R.D. n. 827/1934 (carico, scarico e resti da esigere, introito, esito e rimanenza), con l’annotazione degli estremi dei documenti giustificativi ex art. 617 R.D. n. 827/1934. Il criterio sostanzialistico impone scritture complete, con movimenti in entrata e in uscita analiticamente descritti per importi, titoli e causali, e distinzione tra partite a carico e a discarico. Il conto che si limiti a riportare totali di prelevato, uscite e saldo non è giustiziabile e va dichiarato improcedibile; la documentazione integrativa depositata dopo la fissazione dell’udienza è irrilevante.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dall’agente contabile per la gestione della cassa economale ricerca di un istituto sanitario nell’esercizio finanziario 2021. Il magistrato istruttore, premessa la non conformità del conto al modello approvato con d.P.R. n. 194/1996, ha concluso per l’inammissibilità o improcedibilità.
L’agente contabile e l’istituto hanno chiesto la regolarità del conto e il discarico, invocando il criterio sostanzialistico, la parificazione da parte del Direttore Generale e la verifica del Collegio sindacale. La Procura regionale ha aderito alla proposta di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto, finalizzato ad accertare il corretto rapporto di debito e credito tra agente contabile ed ente e la regolarità obiettiva della gestione. Il modello di rendicontazione approvato con d.P.R. n. 194/1996 non è vincolante per le aziende ospedaliere, cui è riconosciuta discrezionalità di adattamento, ma ciò che rileva è la garanzia sostanziale della tracciabilità delle operazioni della cassa economale.
La Corte richiama il principio per cui il conto deve rispondere al criterio sostanzialistico: deve consentire all’amministrazione di verificare la rispondenza dei dati contabili e al giudice di esaminarli. L’esatto adempimento dell’obbligo di resa esige scritture complete, con movimenti analiticamente descritti per importi, titoli e causali e differenziazione delle partite a carico e a discarico.
Nel caso concreto, il sistema di rendicontazione predisposto si risolve in una mera lettera che riporta soltanto il totale delle somme prelevate, il totale delle uscite e il saldo di cassa. La successiva compilazione ex post di un modello con i dati disponibili non colma la lacuna: il compendio resta ben lontano dall’aggregato documentale necessario a desumere, ricostruire e tracciare in modo inequivocabile la gestione delle spese, dei reintegri e dei saldi finali. Non emergono ammanchi né profili di responsabilità erariale, ma ciò non esime dall’accertare l’inadempimento dell’obbligo di resa.
Il Collegio qualifica come irrilevante la documentazione integrativa depositata dopo la fissazione dell’udienza, poiché il giudizio non è stato iscritto per ottenere un provvedimento interlocutorio o una declaratoria di irregolarità, e l’art. 148 c.g.c. non prevede quella produzione in tale fase. Il conto, non giustiziabile, è dunque dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c..
La pronuncia in rito non consente il discarico: l’agente contabile resta responsabile della gestione e deve far pervenire all’ufficio conti giudiziali il nuovo conto redatto sui modelli ufficiali. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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