Rideterminazione pensione privilegiata e difetto di legittimazione passiva INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 8 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, le contestazioni relative al computo derivante dall’art. 67, comma 3, del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dal raffronto con il comma 4 devono essere rivolte all’Amministrazione che ha adottato il decreto di calcolo, e non all’INPS, che opera quale ordinatore secondario di spesa ed è privo di legittimazione passiva sul punto. Le censure attinenti a presunti vizi procedimentali del provvedimento, formali e sostanziali, in violazione della legge n. 241 del 1990, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo e vanno dichiarate inammissibili. La perizia di parte non ha il rango della CTU e integra un semplice mezzo difensivo, privo di valore probatorio autonomo. Ove l’INPS abbia dato corretta applicazione ai decreti ministeriali, nessun arretrato matura a favore del pensionato.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo dal 23.04.2005, ha impugnato la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico operata dall’INPS con il lotto n. 7 del 09.02.2023. Con quel provvedimento l’Istituto ha dato applicazione a due decreti ministeriali: l’uno ha ricalcolato il trattamento privilegiato in ragione della riconosciuta ricongiunzione di precedenti periodi lavorativi privati; l’altro ha computato sulla pensione privilegiata l’aliquota del 2,44% di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 per ciascun anno di servizio fino al 31.12.1995. Il medesimo lotto ha inoltre negato il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 1997, in esecuzione di una sentenza della Sezione Centrale che aveva riformato la pronuncia di primo grado.

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della riliquidazione sotto plurimi profili, chiedendo la condanna dell’INPS al pagamento delle somme indicate in una relazione peritale di parte. L’Istituto si è costituito sostenendo la correttezza del proprio operato e dichiarando di non essere competente quanto all’applicazione dell’art. 67, comma 3, del D.P.R. n. 1092 del 1973, materia devoluta al Ministero della Difesa.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha qualificato il ricorso come in parte inammissibile e in parte infondato, articolandolo in due capi autonomi: il primo relativo alla portata dell’art. 67, comma 3, del D.P.R. n. 1092 del 1973; il secondo concernente gli altri benefici economici che il ricorrente assume spettanti e non erogati o non esattamente computati.

In via pregiudiziale, sono state dichiarate inammissibili tutte le censure attinenti a presunti vizi procedimentali del provvedimento impugnato, formali e sostanziali, in violazione della legge n. 241 del 1990, perché la materia è devoluta al giudice amministrativo. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la doglianza sulla violazione dell’art. 67, comma 3, del D.P.R. n. 1092 del 1973: il raffronto tra il comma 3 e il comma 4, ritenuto più favorevole dal Ministero della Difesa e sfociato nell’assorbimento integrale dell’incremento da ricongiunzione, è stato effettuato dal Dicastero. Ogni contestazione va quindi rivolta a quella Amministrazione, essendo l’INPS estraneo al computo e privo di legittimazione passiva.

Sul secondo capo, il giudice ha verificato che l’INPS, quale ordinatore secondario di spesa, ha dato piena e corretta applicazione ai decreti richiamati. Dal ricalcolo è scaturito un indebito a carico del pensionato, perché il primo beneficio concesso era di importo inferiore al secondo beneficio poi negato all’esito del giudizio; l’Istituto ha formalizzato il recupero con determinazione del 14.03.2023, ritenuta valida e suscettibile di integrale recupero. Ne deriva che non potevano maturare arretrati. Il giudice ha inoltre chiarito che, in presenza di pensione ordinaria e privilegiata, l’Amministrazione adotta due provvedimenti distinti: la riliquidazione del trattamento privilegiato presuppone necessariamente il calcolo degli incrementi derivanti dall’aliquota del 2,44%.

Quanto agli altri benefici, la documentazione ha dimostrato che le integrazioni monetarie e i relativi arretrati sono stati interamente versati, che l’indennità speciale è stata corrisposta con la decorrenza indicata e che la perequazione automatica è stata correttamente applicata dall’01.01.2023. La tesi del ricorrente è stata giudicata fallace e infondata. La perizia di parte, secondo indirizzi giurisprudenziali costanti richiamati (Cassazione, Sez. II Civ., n. 19901 del 2023; Sez. III Civ., n. 26051 del 2022), integra un semplice mezzo difensivo, privo di valore probatorio autonomo, ed è comunque smentita dalle controdeduzioni dell’INPS. Le spese sono state compensate in ragione delle oggettive difficoltà interpretative della normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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