Conto giudiziale dell’agente contabile e discarico per gestione regolare dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 90 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si connette al dovere pubblico di quanti, in qualità di agenti contabili, svolgono una funzione comportante il maneggio di denaro o di altri valori di pertinenza di un ente pubblico, non essendo sufficiente il controllo amministrativo a garantire in modo obiettivo l’interesse collettivo sotteso all’utilizzo di tali fondi. L’accertamento della regolarità della gestione è necessario a salvaguardare i diritti patrimoniali dell’ente pubblico. La redazione d’ufficio del conto, a seguito del mancato deposito da parte dell’agente contabile, determina in via automatica l’iscrizione a ruolo e la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del Codice di giustizia contabile. Ove il conto compilato d’ufficio chiuda in pareggio e risulti regolare, e non siano mossi rilievi dall’ente destinatario del tributo né dal Pubblico Ministero contabile, la Sezione approva il conto e pronuncia il discarico dell’agente.
Il Fatto
Il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2021 è stato compilato d’ufficio dal Comune, poiché il titolare della struttura ricettiva, nella veste di agente contabile, non ha ottemperato all’obbligo di deposito nonostante i solleciti. Il magistrato assegnatario ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza.
La Procura Regionale ha depositato memoria ravvisando le condizioni per il discarico. Né l’amministrazione né l’agente contabile si sono costituiti. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il discarico dell’agente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di conto. Esso risponde all’esigenza di accertare la regolarità della gestione svolta da chi maneggia denaro o valori di pertinenza pubblica, nell’ambito del rapporto di impiego o di servizio con l’amministrazione. Il controllo amministrativo non basta a garantire l’interesse collettivo, e l’accertamento giurisdizionale tutela i diritti patrimoniali dell’ente.
Sul piano processuale, la Sezione richiama l’art. 147, comma 3, lett. a), del Codice di giustizia contabile: l’udienza è sempre fissata per i conti compilati d’ufficio quando, al termine della gestione, non siano stati depositati. Da ciò discende l’iscrizione a ruolo automatica. Il decreto di fissazione e la relazione sono stati comunicati all’ente e, per il suo tramite, all’agente contabile e al Pubblico Ministero, con contraddittorio pieno e regolare.
Nel merito, il conto compilato d’ufficio dal Comune, redatto sul modello 21, chiude in pareggio e risulta regolare. La gestione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2021 può quindi ritenersi regolare, con approvazione del conto e conseguente discarico dell’agente contabile.
Il Collegio sottolinea che nessun rilievo è stato mosso né dall’ente destinatario del tributo né dal Pubblico Ministero contabile. Il pronunciato discarico esonera la Sezione dal provvedere sulle spese di giudizio, per le quali nulla è disposto.
Nota della Redazione
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