Discarico del tesoriere per discrasia sulla cassa vincolata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 167 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conto giudiziale del tesoriere di ente locale, la discordanza tra la consistenza della cassa vincolata esposta nel conto e quella risultante dalla relazione dell’organo di revisione non integra, di per sé, irregolarità del conto. Il discarico del tesoriere consegue quando la sistemazione contabile presupponga, a monte, l’adozione da parte dell’ente dei provvedimenti di riallineamento. La determina dirigenziale che ridetermina la consistenza della cassa vincolata è necessaria ma non sufficiente: occorrono l’emissione di un mandato e di una reversale sui conti finanziari dedicati, con imputazione al fondo vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL. In difetto, alcuna negligenza è ascrivibile al tesoriere, che si è attenuto alle rilevanze contabili in suo possesso.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha deferito al Collegio il conto giudiziale del tesoriere di un ente locale, esercizio finanziario 2021, rilevando una discordanza tra la quota di cassa vincolata indicata nel conto e quella risultante dalla relazione dell’organo di revisione al rendiconto di gestione. Il dato del conto era pari a 54.011,84, quello del revisore a 465.723,29.
Il tesoriere ha dedotto che la parificazione non poteva ritenersi non apposta e ha chiesto il discarico, sostenendo che il dato contabilizzato fosse rispondente alle scritture e che il riallineamento spettasse all’ente. Il dirigente del settore economico-finanziario ha dato atto del mancato adempimento dell’ente. La Procura regionale si è rimessa al Collegio.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda gli effetti, sul conto del tesoriere, della mancata corrispondenza tra la cassa vincolata contabilizzata e quella attestata dal revisore. Il deferimento muoveva dal presupposto che la parificazione potesse considerarsi non apposta per effetto della discordanza.
Il Collegio ha ritenuto che, in caso di aumento della cassa vincolata, la sola determina dirigenziale di rideterminazione della consistenza non basti a consentire la sistemazione contabile. È necessario che l’ente emetta un mandato di importo pari all’incremento, sul conto finanziario U.7.01.99.06.002, e una reversale di pari importo sul conto E.9.01.99.06.002, con indicazione del fondo vincolato ai sensi dell’art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL. Le risorse sono libere in entrata e vincolate in uscita, secondo il meccanismo dell’art. 195 del TUEL.
Solo dopo tale operazione, come confermato in udienza dal dirigente dell’ente, il tesoriere avrebbe potuto procedere alla sistemazione, previa determina del responsabile economico-finanziario. La discrasia rilevata non è dunque imputabile al tesoriere, la cui parifica non incide sulla regolarità del conto redatto.
Il Collegio ha escluso qualsiasi obiettiva negligenza, essendosi il tesoriere attenuto alle rilevanze contabili in suo possesso al momento della redazione. Ha pertanto dichiarato regolare la gestione 2021 del servizio di tesoreria e ammesso il tesoriere al discarico. Ha condannato l’ente al pagamento delle spese di difesa, liquidate in 500,00 euro oltre spese generali, IVA e CPA, richiamando sul punto la Sez. Giurisdiz. Lazio, 21 marzo 2023, n. 176.
Nota della Redazione
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