Pensione privilegiata militare: interesse ad agire anche durante il servizio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 120 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), del codice di giustizia contabile, il ricorso con cui il lavoratore pubblico ancora in servizio, a fronte del diniego amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, domandi in sede giudiziale l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ancorché non abbia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Sussiste l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 7, comma 2, cod. giust. cont., in capo al militare ancora in servizio, quale utile giuridicamente apprezzabile volto a evitare il consolidamento di un giudizio sfavorevole destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione privilegiata. Il principio di unicità dell’accertamento di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 ricomprende, per simmetria normativa, anche il disconoscimento della dipendenza.

Il Fatto

Il ricorrente, luogotenente della Guardia di Finanza, aveva chiesto in via amministrativa l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità al rachide, ai soli fini dell’equo indennizzo. L’amministrazione aveva negato il riconoscimento. Il militare, ancora in servizio e non ancora maturata l’anzianità pensionistica, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, per l’accertamento della dipendenza e, in via subordinata al maturare dei requisiti, del diritto al trattamento pensionistico privilegiato.

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 58/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo: carenza di interesse ad agire, poiché la pensione non era attuale e poteva non concretizzarsi, e mancanza di previa domanda amministrativa di pensione privilegiata ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.. Avverso tale decisione il militare ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Quanto all’interesse ad agire, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui esso va verificato in relazione all’utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine sul merito. Sul punto ha richiamato Cass. civ. n. 7786 del 2007, Cass. civ. n. 23357 del 2013 e Cass. civ. n. 13485 del 2014.

Nella specie, la Corte ha ritenuto evidentemente sussistente l’interesse del militare ancora in servizio, in considerazione dell’avvenuto diniego amministrativo e del fatto che il riconoscimento della dipendenza costituisce presupposto necessario per la maturazione del diritto alla pensione privilegiata. Il diniego, lasciato consolidarsi, avrebbe riverberato i suoi effetti sulla futura richiesta di trattamento di privilegio.

Il Collegio ha fatto proprie le conclusioni delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che avevano affermato la sussistenza, in concreto e all’attualità, dell’interesse a contestare il giudizio sfavorevole di non dipendenza, proprio per evitare il consolidamento di un accertamento pregiudizievole. Il principio di unicità dell’accertamento ex art. 12 d.P.R. n. 461/2001 deve ricomprendere, per simmetria normativa, anche il disconoscimento.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni riunite secondo cui è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza, ne domandi l’accertamento giudiziale in funzione del futuro trattamento pensionistico, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione. La lettera della norma, ha osservato il Collegio, non richiede la domanda “di pensione”, ma solo che manchi un provvedimento amministrativo sulla domanda proposta. La norma ha connotato procedurale e non seleziona la sola situazione del pensionato insoddisfatto.

L’appello è stato dunque accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, e gli atti sono stati rimessi al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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