Escluso il controllo del TUSP sulla delibera reiterata dopo l’autotutela (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 6 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui un ente locale dispone una nuova partecipazione societaria, sostanzialmente reiterando il contenuto di un precedente provvedimento annullato in autotutela a fini conformativi dopo la pronuncia della Corte dei conti, non rientra nel perimetro del controllo di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. Il controllo si esaurisce con l’esame della delibera originaria di costituzione o acquisto della partecipazione. La disciplina di cui al citato comma 3 non contempla un esame sui provvedimenti conseguenziali adottati dall’Amministrazione a seguito del parere della Sezione di controllo, anche qualora l’ente si adegui ai rilievi. L’ente mantiene la facoltà di procedere ugualmente all’operazione ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016, motivando le ragioni del discostamento dal parere e dando pubblicità sul proprio sito istituzionale. Il provvedimento reiterato può essere sindacato solo nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo della Sezione.

Il Fatto

Il Comune di Funes ha trasmesso alla Sezione di controllo di Bolzano, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la delibera del Consiglio comunale n. 93 del 15 dicembre 2025, con cui l’ente ha disposto l’adesione alla società cooperativa «Comunità energetica rinnovabile Isarcus Società Cooperativa». Il provvedimento è stato adottato in sostituzione della precedente deliberazione consiliare n. 45/2024, già esaminata dalla Sezione nella deliberazione n. 4/2025/SCBOLZ/PASP, che aveva formulato osservazioni e raccomandazioni in ordine allo strumento societario, alla sostenibilità finanziaria dell’operazione, allo svolgimento di una consultazione pubblica e alla compatibilità con i trattati europei. L’ente, che aveva nel frattempo revocato la delibera n. 45/2024 con deliberazione consiliare n. 92 del 15 dicembre 2025 in autotutela, ha quindi trasmesso la nuova deliberazione n. 93/2025, che riformula il precedente costrutto argomentativo lasciando sostanzialmente inalterato il decisum amministrativo.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti premette che la costante giurisprudenza contabile esclude dal perimetro di controllo di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 le fattispecie che consistono in una nuova deliberazione di sostanziale reiterazione del contenuto dell’operazione societaria, anche quando il provvedimento risulti emendato e integrato degli elementi dichiarati carenti dal giudice contabile in relazione a precedenti atti dell’Amministrazione, annullati in via di autotutela a fini conformativi.

La Sezione evidenzia che la disposizione del TUSP non contempla in alcun modo un esame sui provvedimenti conseguenziali, modificativi o integrativi, adottati dall’Amministrazione dopo la pronuncia della competente Sezione della Corte dei conti, neppure nell’ipotesi in cui l’ente si adegui in tutto o in parte ai rilievi formulati. Il legislatore non ha previsto una fase di riesame, a differenza di altre fattispecie di controllo nelle quali la legge espressamente prevede che la Corte sia chiamata ex post a una supervisione degli atti adottati in esito a una precedente pronuncia (ad esempio, l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000).

Tale esclusione è corroborata dalle considerazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 16/2022/QMIG, secondo cui la qualificazione dell’esito della pronuncia in termini di parere è funzionale all’obiettivo di ottenere un vaglio tempestivo sull’operazione di costituzione o acquisto della partecipazione societaria, senza attribuire a tale vaglio effetti preclusivi. Ne consegue che la mancata previsione di una fase successiva di controllo sugli atti di adeguamento è coerente con la natura non preclusiva del parere reso ai sensi dell’art. 5 TUSP.

La Sezione, in disparte ogni considerazione sull’effettivo recepimento delle osservazioni formulate nella precedente pronuncia, ritiene pertanto che la fattispecie non sia sussumibile nello stretto perimetro del controllo previsto dall’art. 5 del TUSP, già conclusosi con l’esame della delibera n. 45/2024, e dichiara il non luogo a provvedere. Restano impregiudicati gli ulteriori poteri di scrutinio intestati alla Sezione nell’esercizio delle altre funzioni di controllo (art. 6 del d.P.R. n. 305/1988, art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 e art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 174/2012).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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