Pensione privilegiata e nesso causale: irrilevante lo stress ordinario del servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 3 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata per infermità psichica del personale del Corpo di polizia penitenziaria, richiamato il regime dell’art. 67, comma 1, D.P.R. n. 1092/1973 per effetto dell’art. 56, comma 4, D.Lgs. n. 443/1992, presuppone la dipendenza dell’infermità da causa o concausa di servizio. Il nesso eziologico non può fondarsi sul generico disagio connaturato alla mansione, ma richiede fatti ed eventi concreti, individuati e ripetuti, idonei ad agire come antecedente efficiente e determinante. Lo stress ordinario del servizio di istituto, in assenza di episodi specifici documentati, non integra la concausa rilevante. Il giudice può fondare il convincimento sul parere del Collegio medico legale presso la Corte dei conti quando le conclusioni siano logicamente coerenti e supportate dalla documentazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già agente del Corpo di polizia penitenziaria, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Giustizia ha rigettato la domanda di trattamento pensionistico privilegiato per l’infermità diagnosticata come disturbo ansioso-depressivo reattivo. Ha dedotto il carattere stressante dell’attività svolta e il ruolo determinante della stessa nell’insorgenza della patologia, invocando l’ascrizione alla sesta o, in subordine, all’ottava categoria della Tabella A.
La Sezione regionale, con sentenza n. 404/2014, aveva respinto il ricorso per mancato assolvimento dell’onere probatorio. La Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza n. 94/2017, ha accolto l’appello e disposto il rinvio al primo giudice. Riassunto il giudizio, la Sezione ha acquisito più pareri del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, da ultimo un parere integrativo, e ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice individua i requisiti della pretesa: la sussistenza di una patologia insuscettibile di miglioramento riconducibile a una delle categorie tabellari e la dipendenza da causa di servizio. È su questo secondo requisito che si concentra l’analisi, ritenuto dirimente ai fini del rigetto.
La Corte aderisce ai pareri del C.M.L. del 13 febbraio 2023 e del 31 ottobre 2023, richiamati ai sensi dell’art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., e ne valorizza la coerenza argomentativa e il supporto documentale. L’organo di consulenza ha ricondotto la sintomatologia a una dimensione esistenziale e relazionale, escludendo un disadattamento alla mansione: il rendimento del ricorrente era valutato ottimo e non risultano frizioni con la dirigenza.
Decisiva è la considerazione che l’infermità non è migliorata neppure nei lunghi periodi di lontananza dal servizio, circostanza che il C.M.L. legge come indice della estraneità della mansione alla genesi del disturbo. La Corte esclude che la patologia possa essere trattata alla stregua di una malattia professionale, identificando la letteratura scientifica gli eventi critici rilevanti in episodi specifici — scontri, atti di autolesionismo, scarso sostegno dei superiori, conflitti casa-lavoro — non documentati nel caso concreto.
I rilievi del consulente di parte, secondo cui il servizio avrebbe assunto rilievo concausale per il solo stress connesso alle condizioni di lavoro, sono respinti. Il giudice richiama l’orientamento per cui la concausa deve essere efficiente e determinante, secondo il principio della causalità adeguata e non quello della equivalenza delle cause: il servizio deve introdurre un quid novi rispetto ai fattori comuni, non operare come mera occasione. In mancanza di fatti di servizio documentati, il ricorso è infondato e va respinto, con assorbimento delle ulteriori domande ed eccezioni. Le spese seguono la soccombenza, con condanna del ricorrente; il Ministero è a sua volta condannato alle spese del grado d’appello.
Nota della Redazione
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