Rinuncia al giudizio e inammissibilità per carenza di interesse nella perequazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 40 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico instaurato per ottenere la perequazione integrale del trattamento, la rinuncia al giudizio e all’azione, accettata dalla controparte, determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e l’inammissibilità del ricorso. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate su norme oggetto di precedente scrutinio della Corte costituzionale, che le abbia ritenute non fondate, devono considerarsi manifestamente infondate e non idonee a provocare un nuovo provvedimento di rimessione. Il sindacato sulle scelte legislative di contenimento della spesa previdenziale resta ammesso nei limiti di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza collocati in quiescenza, hanno chiesto l’accertamento del diritto a percepire il trattamento pensionistico negli importi risultanti dall’applicazione della rivalutazione automatica di cui all’art. 34, comma 1, legge n. 448/1998, omesse le riduzioni introdotte dalle successive leggi di bilancio.

Dedotta la violazione degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., i ricorrenti hanno invocato, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Costituitosi l’INPS, che ha richiamato la pronuncia della Consulta sul punto e, in subordine, eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e l’indebito cumulo di interessi e rivalutazione, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al giudizio e all’azione, accettata dalla difesa dell’Istituto all’udienza.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla constatazione che la questione della perequazione automatica è stata già ripetutamente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale: le disposizioni di raffreddamento degli automatismi di rivalutazione sono strumenti di contenimento della spesa pubblica, riconducibili alla discrezionalità del legislatore in materia di bilancio, sindacabili solo entro i limiti di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento.

La Consulta, da ultimo con le pronunce n. 19/2025 e 167/2025, ha ritenuto non fondate le questioni sollevate dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna. Da ciò la Corte dei conti capitolina trae la conseguenza che le questioni prospettate nel giudizio in esame sono manifestamente infondate e non giustificano una nuova rimessione.

La Corte ricostruisce quindi il quadro normativo. L’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 riconosce la rivalutazione integrale per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS e la accorda in misura decrescente per quelli superiori, con aliquote dal 85 per cento fino al 32 per cento per gli assegni oltre dieci volte il minimo. Il comma 310 prevede un contributo una tantum per i soli titolari di pensioni non superiori al minimo. L’art. 1, comma 134, legge n. 213/2023 ha ridotto l’ambito applicativo della disciplina al solo anno 2023, riproducendo per il 2024 il medesimo meccanismo, con ulteriore riduzione al 22 per cento dell’indice per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo.

Su queste basi, e tenuto conto dell’esito del giudizio avanti alla Consulta, la Corte prende atto della volontà dei ricorrenti di rinunciare al giudizio e all’azione, manifestata con atto depositato il 12.01.2026 e accettata dalla difesa dell’Istituto in udienza, e dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Quanto alle spese, la Corte ravvisa giustificati motivi per disporne la compensazione. Restano assorbite ogni altra domanda ed eccezione, ivi comprese quelle di prescrizione e di cumulo degli accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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