Conto giudiziale non parificato e inadempimento istruttorio dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 35 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parifica del conto giudiziale non può esaurirsi in un mero controllo sulle scritture o sulla coerenza interna dei giustificativi custoditi dall’agente contabile, ma deve attestare la concordanza della rendicontazione con le risultanze contabili, attraverso un controllo incrociato tra dati contabili, riscossioni, versamenti in tesoreria e relative scritture. Ove tale verifica manchi, la parificazione è solo formale e non consente alla Corte dei conti di esercitare il proprio controllo. Il conto depositato in tali condizioni è improcedibile ai fini della verifica di competenza. Il Collegio dispone la trasmissione degli atti al giudice designato per la rinnovata fase istruttoria, con ulteriori adempimenti documentali a carico dell’agente contabile.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha deferito al Collegio il conto giudiziale relativo alla riscossione dei diritti e dei proventi vari di un comune, reso dall’agente contabile interno per l’esercizio 2021, chiedendo la declaratoria di irregolarità o improcedibilità. Il deposito era avvenuto solo dopo una richiesta di trasmissione degli estremi anagrafici degli agenti contabili, a fronte del mancato deposito per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.
Il comune aveva riscontrato in modo non esaustivo, producendo il regolamento di contabilità, le quietanze di versamento, le deliberazioni di approvazione del rendiconto e i verbali dei revisori. Un successivo sollecito, con termine di venti giorni per i provvedimenti di parifica e le ricevute di riscossione, è rimasto inevasa, senza richieste di proroga né allegazione di ragioni impeditive. La questione è stata quindi rimessa al Collegio. Anche il P.M. ha concluso per la declaratoria richiesta. Il comune ha depositato memoria, mentre l’agente contabile ha declinato ogni responsabilità, sostenendo di non aver mai ricevuto rilievi dalla dirigenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo della procedibilità del conto, collegato alla correttezza della fase di parificazione. La deliberazione di Giunta prodotta dal comune si limita ad attestare che la parifica dei conti degli agenti contabili è stata compiuta per tabulas, senza alcuna analisi del contenuto del conto depositato. Tale incombente, pertanto, deve ritenersi non assolto.
Né è sufficiente la produzione del registro dei diritti relativo a ciascuna mensilità, nel quale confluiscono automaticamente i pagamenti effettuati con modalità telematiche. La Corte rileva che non sono state depositate le ricevute di riscossione dei diritti esatti in contante, con contestuale rilascio della ricevuta di pagamento. Resta inoltre accertato il mancato versamento in Tesoreria dei relativi diritti, contrariamente a quanto sostenuto in udienza, con specifico riferimento ad alcune bollette andate quindi trasmesse nella fase istruttoria successiva.
Il Collegio richiama la nozione sostanziale di parifica, già affermata da questa stessa Sezione con la sentenza n. 20/2024. La certificazione di conformità non può ridursi a un controllo sulle sole scritture o sui documenti contabili, né a una verifica della coerenza interna con i giustificativi formati e custoditi dallo stesso economo. Essa deve attestare che la rendicontazione della gestione risulti concorde con le risultanze contabili e presuppone un controllo incrociato tra i dati contabili prodromici e quelli ricavabili dalle distinte di incasso, dai versamenti in tesoreria e dalle relative scritture.
Da qui la conseguenza processuale: il conto non può ritenersi parificato e la mancata parificazione non consente alla Corte le verifiche di competenza. Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità del conto e dispone la trasmissione del provvedimento al giudice designato, affinché la parificazione venga espletata nel rispetto della normativa vigente. Dispone inoltre ulteriori adempimenti istruttori: il deposito delle ricevute di riscossione per gli importi esatti in contante e delle bollette di versamento in Tesoreria mancanti, come già richiesto dal magistrato istruttore. Nulla sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.