Pensione privilegiata militare: parere UML decisivo sul nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 163 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, quale presupposto della pensione privilegiata ordinaria, il parere definitivo dell’Ufficio Medico Legale istituito presso il Ministero della Salute, ove correttamente e adeguatamente motivato, costituisce elemento di valutazione idoneo a fondare il rigetto della domanda. Il giudice contabile può fondare la propria decisione su tale parere quando esso abbia esaminato in modo esaustivo gli eventi di servizio e le condizioni lavorative allegate dal ricorrente ed abbia escluso, sotto il profilo medico-legale, sia il nesso causale sia quello concausale tra le patologie e il servizio prestato. Il generico riferimento alle condizioni di lavoro e allo stress psicofisico, privo di indicazione di elementi concreti eccedenti le ordinarie condizioni di impiego, non integra il requisito della concausa efficiente e determinante. La richiesta di rinvio formulata in udienza per controdedurre al parere non è giustificata quando la difesa ha già avuto ampio termine per depositare le proprie osservazioni.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale della Marina militare in congedo, ha agito davanti alla Corte dei conti per l’annullamento del decreto con cui il Ministero della Difesa ha respinto la domanda di dipendenza da causa di servizio, formulata al fine dell’accertamento del presupposto per la concessione della pensione privilegiata ordinaria. Il ricorrente ha dedotto di aver maturato, nel corso del servizio, un quadro di stress psicofisico derivante da incarichi gravosi, con insorgenza di disturbo di panico con agorafobia e di patologia del rachide lombosacrale, e ha contestato le conclusioni negative del competente Comitato di Verifica. Ha prodotto perizia medico-legale di parte e ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio per le sole patologie psichiatrica e ortopedica, previa disposta consulenza tecnica d’ufficio.

Il Ministero della Difesa, costituendosi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS; l’amministrazione previdenziale, costituitasi, ha eccepito l’infondatezza del ricorso. Con ordinanze rese a verbale il contraddittorio è stato integrato e il giudice monocratico ha richiesto all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute un parere sull’esatta diagnosi, sulla classificazione per tabella e categoria e sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto disatteso la richiesta di rinvio avanzata in udienza dal difensore del ricorrente, osservando che la difesa aveva già avuto ampio termine per depositare le proprie conclusioni, contestare il parere e formulare ulteriori considerazioni nel contraddittorio.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha attribuito valore dirimente al parere dell’UML del Ministero della Salute, valutato come correttamente formulato e adeguatamente motivato, in quanto esaustivamente argomentato sull’assenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento della causa di servizio.

Con riferimento alla prima patologia, il Collegio medico-legale ha esaminato i singoli eventi verificatisi, compreso quello richiamato in udienza dalla difesa, ed ha concluso che, pur essendo reale il disturbo di panico iniziale e il correlato sintomatico ansioso, esso non può essere ascritto al servizio prestato, ma alle caratteristiche di personalità del soggetto, risultando così esclusa la dipendenza dal servizio.

Quanto alla seconda patologia, il parere ha evidenziato che le condizioni climatiche in cui si svolge il lavoro possono accentuare temporaneamente il dolore, ma sono ininfluenti nella genesi e nella progressione della malattia osteoartrosica. Il servizio non è risultato caratterizzato da movimenti lavorativi notevolmente ripetitivi o stereotipi, né da uso protratto di strumenti a forte sollecitazione meccanica, e non sono documentate precedenti lesioni traumatiche o infiammatorie della colonna vertebrale. Il lavoro svolto, nel suo aspetto qualitativo, quantitativo e modale, non si è discostato dal normale compito di istituto.

Il giudice ha poi precisato che il generico riferimento al servizio espletato, senza ulteriori indicazioni di elementi concreti idonei a fondare la richiesta concausalità, non è sufficiente al riconoscimento del diritto vantato: diversamente opinando, qualunque patologia emersa in costanza di impiego potrebbe essere ritenuta dipendente da causa di servizio sulla base della mera esposizione a stress psicofisici ambientali. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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