Improcedibile il conto reso dal depositario di azioni privo di poteri gestori (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 111 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I titoli azionari e le quote di partecipazione rientrano tra i beni mobili per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 del d.lgs. n. 267/2000. La qualifica di agente contabile spetta al soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, ossia a chi ha la disponibilità giuridica dei titoli e non la mera detenzione materiale. Chi si limita a custodire le azioni è gravato solo da un debito di vigilanza e non è tenuto alla resa del conto. Ne consegue che il conto presentato da un soggetto privo della qualità di agente contabile è improcedibile, senza che il giudizio possa proseguire nei confronti del terzo iussu iudicis.
Il Fatto
Il magistrato istruttore deferiva all’esame della Sezione il conto giudiziale reso per l’anno 2017 da una società partecipata da un Comune, nella qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell’ente. Nella relazione di irregolarità si chiedeva di dichiararlo improcedibile, perché presentato dal consegnatario delle azioni e non dal soggetto al quale l’ente aveva impartito specifiche direttive per l’esercizio dei diritti di azionista.
Il magistrato istruttore rilevava inoltre che il conto risultava verosimilmente riferito ai soli titoli materiali depositati presso la società, con incertezza sulle procedure di rendicontazione dei titoli dematerializzati. Nessuno compariva per l’ente né per l’agente contabile. Il Pubblico Ministero concordava sull’individuazione dell’agente contabile, ma invitava il Collegio a rivalutare l’orientamento della Sezione e a disporre la prosecuzione dell’istruttoria nei confronti del soggetto obbligato.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione dei titoli azionari come beni mobili soggetti a resa del conto, richiamando l’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924 e l’art. 93 del d.lgs. n. 267/2000. Sul punto richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inclusione dei diritti e delle azioni tra i beni mobili è applicazione di un principio costituzionale e la Corte dei conti è fornita di giurisdizione anche sui conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie.
Il Regolamento di contabilità dello Stato impone che i beni mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili tramite inventario. L’art. 6 del d.P.R. n. 254/2002 distingue i consegnatari per debito di vigilanza da quelli per debito di custodia, precisando che i primi non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.
Il nodo è l’individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile. Superando la visione tradizionale, che ravvisava l’obbligato nel mero consegnatario materiale, la giurisprudenza più recente ritiene agente contabile chi esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista, avendone la disponibilità giuridica. Il conto deve documentare la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e le variazioni, nonché le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dall’ente.
Nel caso concreto la società non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio, essendosi limitata a detenere i titoli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo. Essa è pertanto gravata solo da debito di vigilanza e non è tenuta a rendere il conto giudiziale: il conto è improcedibile.
La Sezione esclude che gli atti possano essere restituiti all’Amministrazione per proseguire il medesimo giudizio. La pronuncia di identificazione del nuovo agente contabile è adottata senza che costui abbia partecipato al giudizio, configurando una chiamata di terzo iussu iudicis non prevista nel giudizio di conto. Il nuovo conto è diverso sotto il profilo soggettivo e potenzialmente oggettivo, sicché la prosecuzione comporterebbe un’inammissibile estensione soggettiva e oggettiva del giudizio. Il soggetto individuato dovrà presentare un nuovo conto, con apertura di un autonomo giudizio; in caso di omissione, la Procura erariale potrà attivare il giudizio per resa di conto.
Nota della Redazione
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