Controllo di gestione e contabilità economica per centri di costo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 14 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di gestione degli enti locali è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità dell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Esso deve essere svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. Il quadro normativo presuppone pertanto strumenti e metodologie diversi da quelli propri della contabilità finanziaria, sicché la mancata integrazione tra un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo e il controllo di gestione integra un difetto di metodo che la Sezione regionale di controllo accerta e rispetto al quale invita l’amministrazione ad adottare misure correttive.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i referti del sindaco di un comune sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2021, 2022 e 2023, con particolare riguardo al controllo di gestione e al controllo sulla qualità dei servizi. I referti hanno evidenziato una risposta negativa alla domanda se l’ente si fosse dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, idoneo a valutare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa.

Dall’esame dei referti del controllo di gestione trasmessi alla Sezione è emersa un’impostazione basata su indicatori di carattere finanziario e sugli obiettivi del personale, anziché sui costi e ricavi per “linea di prodotto”. Le medesime questioni erano già state oggetto di una richiesta istruttoria rimasta senza riscontro. Il magistrato istruttore ha quindi chiesto la fissazione dell’adunanza pubblica per sottoporre lo stato dei controlli interni all’esame collegiale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo del controllo di gestione. L’art. 147, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che il sistema di controllo interno è diretto a verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati. L’art. 196, comma 2, definisce il controllo di gestione come la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione, l’efficacia, l’efficienza e il livello di economicità.

L’art. 197, commi 3 e 4, precisa che il controllo è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi; la verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità è svolta rapportando le risorse acquisite e i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati del rapporto annuale sui parametri gestionali.

Da tale quadro la Sezione deduce che il controllo di gestione presuppone strumenti e metodologie diversi da quelli propri della contabilità finanziaria. È testuale il riferimento ai costi e ai ricavi, ai risultati quantitativi e qualitativi e ai centri di costo, tutti strumenti necessari per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa per linea di prodotto e, ove possibile, per unità di prodotto. Il collegio richiama sul punto la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 1/SEZAUT/2025/FRG e proprie precedenti pronunce, tra cui la n. 110/2024/VSGC del 24 maggio 2024.

Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione richiama la deliberazione n. 15/2021/VSGC del 18 febbraio 2021, secondo cui l’innalzamento degli standard di qualità è obiettivo cui le amministrazioni devono tendere, da realizzare anche attraverso confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni.

La Sezione accerta la mancata integrazione tra un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo e il controllo di gestione, invita l’amministrazione ad adottare le opportune misure correttive e riserva ai successivi controlli le valutazioni sulle misure consequenziali e sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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