Perdita di chance e limiti del giudizio di legittimità sull’incarico dirigenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29097 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conferimento di incarico dirigenziale, l’accertata illegittimità della nomina per difetto di motivazione non comporta automaticamente il diritto al risarcimento, poiché il pregiudizio non è in re ipsa: spetta a chi agisce allegare e dimostrare la perdita di chance. A tal fine non rileva la mera comparazione dei curricula, ove l’amministrazione abbia fondato la scelta anche su parametri organizzativi connessi alle esigenze dei Dipartimenti; su tali parametri deve misurarsi la deduzione della probabilità di nomina, con valutazione rimessa al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità quando il ricorrente contrapponga una diversa soluzione di merito anziché censurare la motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Presso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche si è svolta una selezione per la nomina del Coordinatore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche sovrazonale delle zone territoriali nn. 12 e 13.
La scelta è caduta su un candidato diverso dal ricorrente, il quale ha agito in giudizio per far accertare l’illegittimità della nomina, il diritto all’attribuzione dell’incarico e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda; la sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Ancona, che ha accolto la pretesa condannando l’ASUR agli emolumenti correlati all’incarico per la durata iniziale. La Cassazione ha cassato la pronuncia con riguardo ai profili del danno, escludendo la presunzione di nomina e richiedendo la prova della perdita di chance. In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha nuovamente rigettato la domanda, valorizzando la natura fiduciaria del rapporto e i parametri organizzativi posti a base della scelta. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 1175, 1375, 2697 e 2907 c.c. e dell’art. 97 Cost., sostenendo che la quantificazione del danno dovesse derivare dalla valutazione comparativa dei curricula e delle qualificazioni professionali dei candidati. Il secondo motivo denuncia la violazione delle medesime norme sotto il profilo dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per l’omesso esame del fatto decisivo consistente nel mancato incontro tra il direttore generale e i due direttori di zona.
La Corte esamina congiuntamente i motivi e ricostruisce il ragionamento della sentenza impugnata: la Corte territoriale ha ritenuto che l’ASUR avesse fondato la scelta non solo sui profili curriculari, ma anche su aspetti attinenti all’assetto delle risorse e alle esigenze organizzative dei diversi Dipartimenti. Su quei parametri doveva quindi misurarsi, ormai certa la carenza di motivazione dell’ente, l’allegazione della perdita di chance.
Secondo la Corte, rispetto a tale convincimento è irrilevante stabilire se quell’incontro vi fosse stato, poiché la questione attiene al merito della complessiva valutazione istruttoria del documento e all’apprezzamento degli elementi rilevanti nel caso concreto. I motivi, insistendo sui curricula, sul verificarsi dell’incontro e sui principi di correttezza e buona fede, finiscono per non replicare in modo specifico alla motivazione e per contrapporre quella che, nella logica del ricorrente, sarebbe stata la giusta decisione.
Un simile approccio integra la proposizione di una diversa soluzione di merito, inammissibile in sede di legittimità, e non un percepibile motivo di ricorso. La valutazione sull’essere quei parametri rilevanti, giusta o erronea che sia, resta consolidata e non è attinta da censure pertinenti. Resiste quindi anche il profilo consequenziale relativo all’assenza di allegazione e prova sul punto individuato come indispensabile dalla Corte territoriale.
Il ricorso, non misurandosi con la motivazione resa (Cass. 6 aprile 2025, n. 9059; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341) e insistendo su circostanze non dirimenti, non integra neppure un’idonea censura di omesso esame di fatti ex art. 360 n. 5 c.p.c., ritenendosi complessivamente inammissibile. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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