Contratti integrativi di ente interpretabili solo dal giudice di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20009 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La denuncia di violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa in cassazione, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., solo con riferimento ai contratti di carattere nazionale, per i quali opera il regime di pubblicità dell’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. I contratti integrativi di ente, pur parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno dimensione decentrata rispetto al comparto: la loro interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. ovvero per vizio di motivazione, nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis. Il ricorrente che deduca la violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente le norme assunte come violate e chiarire in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, non essendo consentito il riesame del merito.

Il Fatto

Tre lavoratori, assunti con contratti di formazione-lavoro, hanno prestato servizio presso una struttura convittuale con mansioni di assistenti socio-assistenziali e inquadramento in area B, posizione economica B2. Hanno adito il giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento delle mansioni superiori di area C, dell’indennità di turno e dell’indennità istitutori, secondo la contrattazione collettiva integrativa di ente.

Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande, accertando lo svolgimento di mansioni superiori con diritto alle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale e riconoscendo entrambe le indennità. La Corte d’Appello ha confermato la decisione quanto alle mansioni superiori e all’indennità istitutori, ma ha rigettato le domande relative all’indennità di turno. Hanno proposto ricorso per cassazione sia i lavoratori sia l’ente previdenziale, con reciproche difese e ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., qualificando come incidentale il ricorso dell’ente in rapporto al ricorso principale del lavoratore.

Il nucleo argomentativo riguarda i contratti integrativi. I ricorrenti contestavano l’applicazione dell’accordo di ente del 1998 in luogo di quello del 2001 e proponevano una diversa lettura del concetto di copertura massima dell’orario di servizio. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato: ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, la denuncia in cassazione della violazione dei contratti collettivi è ammessa solo per quelli nazionali, dotati del regime di pubblicità dell’art. 47, comma 8, mentre gli accordi integrativi hanno dimensione decentrata e la loro interpretazione resta affidata al giudice di merito.

Anche il generico cenno alla violazione delle regole ermeneutiche è stato respinto. Il ricorrente che lamenti la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. deve indicare specificamente le norme violate e spiegare come il giudice se ne sia discostato. Le censure dei lavoratori e, per la parte relativa alle mansioni superiori, quelle dell’ente si sono risolte in una diversa interpretazione dei contratti integrativi o in un esame delle risultanze istruttorie, estraneo al giudizio di legittimità.

Quanto al denunciato omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva accertato in fatto che i lavoratori non avevano mai effettuato turni notturni o festivi nel periodo dedotto. L’accertamento negativo è esito dell’esame del fatto e non è sindacabile in cassazione in assenza di denuncia dei limiti legali al prudente apprezzamento delle prove. Il motivo è stato dichiarato inammissibile anche per la genericità dell’allegazione, che impedisce la verifica dei presupposti della non contestazione giuridicamente rilevante.

Dichiarati inammissibili il ricorso principale e tutti i ricorsi incidentali, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per le reciproche soccombenze, con condanna di ciascun ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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