Piani inclinati e decauville di centrale idroelettrica esclusi dalla rendita catastale (Cass. civ. Sez. V n. 33731 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo. Ad essi si applica l’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura ed energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. Nella stima non entra la parte delle componenti impiantistiche strettamente strumentale e funzionale al processo produttivo, ancorché edilizia o muraria, mentre resta computabile solo la parte che conserva autonomia strutturale rispetto al ciclo produttivo. La relativa individuazione integra questione di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale.

Il Fatto

Una società ha impugnato un avviso di accertamento catastale relativo al 2019, con nuova determinazione del classamento e della rendita di una centrale idroelettrica. La contestazione riguardava l’inclusione nella stima catastale dei piani inclinati e della decauville serventi l’impianto.

La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso. In appello la Corte di Giustizia Tributaria ha invece accolto l’impugnazione, ritenendo che la decauville e i piani inclinati, quali impianti funzionali allo specifico processo produttivo, non fossero soggetti a rendita catastale ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo è infondato. La Corte ricostruisce la portata dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015: la norma ha innovato i criteri di stima dei fabbricati speciali, escludendo dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, i c.d. imbullonati. Il criterio distintivo privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura ed energia, a prescindere dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto.

Ne segue che non si tiene conto delle dotazioni meramente funzionali al processo produttivo, ancorché integrate o strutturalmente connesse al fabbricato. La Corte richiama sul punto Cass. n. 25784 del 2021 e Cass. n. 20726 del 2020, che hanno ribadito la scelta legislativa di sottrarre dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche.

Il Collegio si conforma all’orientamento già espresso su identica vicenda, tra le stesse parti e in relazione ai medesimi piani inclinati: Sez. V n. 8985 del 2024 ha affermato che i piani inclinati delle centrali elettriche non rilevano ai fini della rendita catastale, perché impianti funzionali al ciclo produttivo. I piani inclinati, manufatti univocamente funzionali al processo produttivo, non conferiscono all’immobile una maggiore fruibilità apprezzabile dalla generalità degli utilizzatori, ma solo una particolare attitudine nell’ambito del ciclo produttivo.

La Corte chiarisce poi il confine tra componente impiantistica e parte immobiliare: va esclusa dalla stima ogni parte, anche edilizia o muraria, strettamente strumentale e funzionale al processo produttivo, mentre è computabile solo quella che conserva autonomia strutturale rispetto al ciclo produttivo. Le questioni relative alla precisa individuazione e valutazione di tali parti integrano un accertamento di merito, censurabile in legittimità solo per vizi motivazionali, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 o 5, c.p.c.

Quanto alla decauville, la stessa difesa erariale ha riconosciuto che essa garantisce l’accesso alla diga e agli altri manufatti in quota, consentendo anche lo spostamento di materiali: la componente svolge dunque funzione strumentale al processo produttivo e non è dotata di mera utilità trasversale. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità; non sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di amministrazione dello Stato esentata mediante prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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