Azione di reintegrazione, rimozione dell’opera e limiti del giudicato interno (Cass. civ. Sez. II n. 32177 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione dell’opera che ha determinato lo spoglio costituisce il contenuto naturale e necessario della reintegra nel possesso, anche quando l’opera insista sul fondo di chi l’ha posta: l’art. 841 c.c. non abilita condotte di fatto lesive del possesso altrui, mentre le ragioni petitorie attengono a diverso giudizio. La modifica della motivazione da parte del giudice d’appello, a fronte della conferma del dispositivo di primo grado, non integra violazione del giudicato interno, che si forma solo su capi autonomi risolventi una questione dotata di propria individualità, non su mere argomentazioni o premesse logiche. L’azione di reintegrazione non dà luogo a litisconsorzio necessario se non quando l’ordine di ripristino debba eseguirsi su un bene in comproprietà con terzi estranei allo spoglio.
Il Fatto
Un soggetto convenne in giudizio il vicino, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della recinzione apposta nel 2008 su una porzione del proprio fondo e l’ordine di immediato rilascio. Il convenuto resistette, sostenendo di essere proprietario e possessore della porzione contesa, delimitata da oltre trentacinque anni da una recinzione antica, e di avere soltanto ripristinato quanto l’attore aveva danneggiato.
Il Tribunale dichiarò inammissibile il ricorso cautelare per difetto di residualità, ma in sede di reclamo la domanda fu riqualificata come azione di reintegrazione e, riconosciuto lo spoglio, fu ordinata la reintegra mediante eliminazione della recinzione. Riassunto il giudizio di merito, il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello rigettò il gravame e il soccombente ricorse per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Investita di censure sulla pretesa illogicità della decisione, la Corte ha precisato il perimetro del proprio sindacato: dinanzi a doglianze di questo tipo il compito della corte di legittimità è verificare che il giudice di merito abbia fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento e lo abbia espresso in una motivazione plausibile, senza impegnarsi a fare proprio tale apprezzamento, che resta del giudice di merito anche dopo il vaglio di legittimità.
Sul secondo motivo, concernente l’asserita ultrapetizione, la Corte ha osservato che l’accertamento di fatto sul terreno oggetto di contesa non è sindacabile e che il carattere strumentale dell’ordine di rimozione esclude il vizio dedotto. L’ordine di eliminare la recinzione è il precetto strumentale alla rimozione di ciò che si frappone alla disponibilità della striscia di terreno sottratta. La Corte ha aggiunto che l’invocazione della facoltà di chiudere il fondo non giova in sede possessoria, poiché la rimozione dell’opera che ha determinato lo spoglio è il naturale contenuto ripristinatorio della reintegra, anche quando l’opera insista sul fondo di chi la pose.
Quanto alla tesi del possesso violento e clandestino, la Corte ha rilevato che essa è smentita dall’accertamento di fatto, che ha collocato l’apposizione della recinzione da parte dell’attore nel 2006 e solo nell’aprile 2008 quella del ricorrente, escludendo l’immediatezza della pretesa reazione difensiva e dunque l’applicabilità del vim vi repellere licet. Sul punto ha richiamato il principio di Cass. SU 20867/2020 e successive conformi.
Sul quarto motivo la Corte ha escluso la violazione del giudicato interno: il capo decisorio devoluto e confermato è l’accoglimento della reintegra con rimozione della rete, e la Corte d’appello non ha riformato quel capo ma l’ha confermato, precisandone le ragioni. Ne consegue che risulta fuori luogo il richiamo all’onere dell’appello incidentale.
Infine, la Corte ha escluso sia la nullità per motivazione irriducibilmente contraddittoria, non ravvisando il carattere richiesto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., sia la nullità per mancata integrazione del contraddittorio, poiché la strada non formava oggetto del giudizio di reintegra e l’ordine di eliminazione della recinzione non incide su un’opera comune dei terzi. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, se dovuta.
Nota della Redazione
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