Moltiplicatore ex art. 3 comma 7 d.lgs. 165/1997 calcolo base imponibile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 78 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 prevede che il montante individuale dei contributi sia incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione. Tale beneficio non va calcolato sulla retribuzione imponibile ma sul montante contributivo già maturato nell’ultimo anno, che viene così valorizzato complessivamente per sei volte: una volta nel montante ordinario e cinque volte quale incremento figurativo. La base imponibile rilevante è quella dei dodici mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro, non quella dell’anno solare precedente. La verifica della correttezza del calcolo richiede l’esame dei montanti contributivi e non della sola base retributiva.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato cessato dal servizio per raggiungimento del limite di età ordinamentale, chiedeva all’INPS il ricalcolo della pensione con applicazione dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, essendo personale escluso dall’istituto dell’ausiliaria. Secondo la tesi del ricorrente, l’istituto avrebbe erroneamente moltiplicato per cinque la base imponibile, mentre la norma avrebbe richiesto l’aggiunta al montante di una cifra pari a cinque volte l’ultima retribuzione annuale, incrementando così il montante di un importo pari a sei volte la base stessa. L’INPS si costituiva sostenendo la correttezza del proprio calcolo.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha premesso che non è in discussione la spettanza del beneficio, ma esclusivamente le modalità di calcolo. La norma, nel prevedere l’incremento del montante contributivo “di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione”, richiede che si operi il prodotto della base imponibile per l’aliquota e il successivo quintuplo del risultato.
La Corte ha rilevato un errore nella prospettazione del ricorrente: questi aveva assunto come base imponibile la retribuzione dell’anno solare precedente, mentre per “ultimo anno di servizio” deve intendersi il periodo dei dodici mesi antecedenti la cessazione del rapporto. Nel caso di specie, avendo il rapporto avuto termine il 1° aprile 2025, la base imponibile corretta doveva essere calcolata nel periodo compreso tra aprile 2024 e marzo 2025.
Il Collegio ha poi verificato la bontà del calcolo INPS: il montante contributivo rivalutato dell’anno di cessazione include già la contribuzione di quell’anno. L’istituto ha aggiunto a tale montante un incremento pari al quintuplo del montante contributivo annuale, così valorizzando l’ultimo anno complessivamente sei volte, come richiesto dalla norma. Il giudice ha chiarito che l’errore della difesa del ricorrente risiede nell’aver ragionato in termini meramente retributivi, senza considerare che l’incremento opera sui montanti contributivi, ossia sulla base imponibile previamente moltiplicata per l’aliquota. La prospettazione del ricorrente, che pretendeva di sommare la retribuzione imponibile al suo quintuplo, non teneva conto che l’anno in questione era già stato valorizzato nel montante complessivo antecedente.
La Corte ha rigettato il ricorso, discostandosi dai precedenti difformi della stessa sezione, e ha compensato integralmente le spese alla luce delle contrastanti pronunce esistenti.
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Nota della Redazione
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