Piattaforme petrolifere offshore soggette a IMU e TASI del Comune costiero (Cass. civ. Sez. V n. 14547 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale antistante un Comune costiero sono immobili assoggettabili a IMU e TASI. L’art. 4 del d.lgs. n. 504/1992 non esclude dal potere impositivo comunale i beni situati nel mare territoriale, poiché non esistono porzioni del territorio statale sottratte alla potestà degli enti locali. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili sul territorio dello Stato, spettando alla discrezionalità del legislatore l’attribuzione del gettito al Comune di riferimento territoriale. La TASI è dovuta anche dalle piattaforme, che fruiscono dei servizi indivisibili erogati dal Comune costiero. La mancanza di accatastamento non preclude la tassazione, supplendo il criterio contabile previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992.
Il Fatto
Un Comune costiero ha notificato a una società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2019, contestando l’omesso versamento di IMU e TASI relativi a una piattaforma petrolifera di proprietà della società, collocata nel mare territoriale antistante la costa. Non essendo l’immobile iscritto in catasto, l’ente ha determinato la base imponibile mediante i valori contabili indicati dalla contribuente, adeguati secondo il D.M. 14 aprile 2017, aggiungendo sanzioni e interessi.
La società ha impugnato l’atto, eccependo la carenza di legittimazione attiva del Comune, l’assenza del presupposto oggettivo dell’imposta, l’esenzione delle piattaforme e l’insussistenza del presupposto della TASI. La CTP di Teramo ha accolto parzialmente il ricorso solo quanto alle sanzioni. La CTR Abruzzo ha poi confermato la tassabilità della piattaforma e di alcune pertinenze. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, muovendo dalla preliminare questione della mancata riunione con altre controversie relative a diversi anni d’imposta. Richiamando l’art. 335 cod. proc. civ., la riunione è obbligatoria solo ove le impugnazioni investano lo stesso provvedimento; trattandosi di provvedimenti diversi e connessi, essa è facoltativa e la sua omissione non pregiudica la decisione.
Nel merito, la Corte affronta il primo motivo relativo alla carenza di legittimazione attiva del Comune sui beni dislocati in mare. Il motivo è infondato: l’IMU è tributo proprio derivato, gestito dai Comuni cui è attribuito il gettito, e non possono esistere zone non assoggettate a potere impositivo, pena la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. La Corte richiama il precedente Cass. n. 13794/2005, secondo cui sull’intero territorio dello Stato, incluso il mare territoriale, convivono i poteri dello Stato e degli enti locali, valendo le stesse regole di demarcazione del territorio nazionale. Viene inoltre citata Cass. n. 3618/2016, che ha riconosciuto l’assoggettabilità a imposizione delle piattaforme petrolifere.
La Corte respinge anche il secondo motivo, incentrato sull’assenza di correlazione tra tributo e fruibilità dei servizi comunali. Le piattaforme, pur collocate in mare, traggono vantaggio da una rete di servizi e infrastrutture gestiti dal Comune costiero: infrastrutture portuali e logistiche, servizi di sicurezza e protezione civile, strade e vie di comunicazione, servizi amministrativi e autorizzativi. La TASI, in particolare, è tributo destinato ai servizi indivisibili erogati alla generalità e deve ritenersi dovuta anche dalle piattaforme.
Quanto alla riferibilità territoriale, la Corte esamina congiuntamente il terzo e il quarto motivo, con cui la ricorrente sosteneva la competenza di un diverso Comune in forza del D.M. 28 aprile 2022 e dell’art. 38 del d.l. n. 124/2019, istitutivo dell’IMPI. La Corte osserva che la nuova disciplina non ha valore ricognitivo o rettificativo dei confini territoriali e dei servizi amministrativi resi con riferimento alle imposte precedentemente in vigore. Il Comune che ha reso i servizi sino all’applicazione della nuova norma resta dunque il legittimo ente impositore.
Il quinto motivo, relativo alla pretesa valenza interpretativa della norma sui rigassificatori, è respinto: l’art. 1, comma 728, legge n. 205/2017 conferma l’assoggettabilità a imposizione dei manufatti collocati nel mare territoriale, limitandosi a escludere, per i soli rigassificatori, le parti non destinate a uso abitativo e di servizi civili. Infine, il sesto motivo sulla carenza del presupposto oggettivo è disatteso: le piattaforme marine sono immobili, come conferma la disciplina che considera tali anche gli edifici galleggianti e gli specchi d’acqua antistanti i porti. La mancata accatastabilità è irrilevante, poiché la legge prevede il criterio contabile come disciplina alternativa per la determinazione dell’imposta, avallato da Corte cost. n. 67/2006.
Il ricorso è rigettato. La Corte condanna la ricorrente alle spese di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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