Esenzione imposta di registro per ordinanza di assegnazione da sentenza sotto 1.033 euro (Cass. civ. Sez. 5 n. 4543 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione prevista dall’art. 46 della legge n. 374/1991, nel testo novellato dall’art. 1, comma 308, della legge n. 311/2004, per le cause di valore non eccedente 1.033,00 euro, si applica a tutti gli atti e provvedimenti relativi a dette cause, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito. La natura della misura è rimasta esonerativa e la sua portata è generalizzata, in deroga all’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, non costituendo applicazione analogica o estensiva. L’ordinanza di assegnazione emessa in una procedura esecutiva, conseguente ad una sentenza del Giudice di Pace di valore inferiore alla suddetta soglia, è quindi esente dall’imposta di registro. Nel giudizio di cassazione, la morte dell’unico difensore non determina interruzione del processo, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte.
Il Fatto
Il contribuente, dopo aver ottenuto una sentenza dal Giudice di Pace di valore inferiore a 1.033,00 euro, promuoveva una procedura esecutiva mobiliare dinanzi al Tribunale, conclusasi con un’ordinanza di assegnazione. Su tale provvedimento l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione per l’imposta di registro. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione, ritenendo l’esenzione di cui all’art. 46 della legge n. 374/1991 inapplicabile alla procedura esecutiva, in quanto mero successivo grado di giudizio rispetto a quello innanzi al Giudice di Pace.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della legge n. 374/1991 e la violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. Nelle more, il contribuente, dichiarato il decesso del proprio difensore, si costituiva in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta preliminarmente la questione processuale relativa al decesso del difensore della parte ricorrente. Richiamando un consolidato orientamento, afferma che nel giudizio di legittimità la morte dell’unico difensore dopo il deposito del ricorso non determina l’interruzione del processo, a differenza di quanto previsto per il giudizio di merito. La Corte, tuttavia, precisa che tale evento può legittimare il differimento dell’udienza per consentire alla parte di nominare un nuovo difensore, qualora la stessa non sia già costituita personalmente. Nel caso di specie, poiché il contribuente si era validamente costituito in proprio esercitando la facoltà di depositare memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c., non sussistevano ragioni per il rinvio dell’adunanza camerale.
Nel merito, la Corte esamina l’ambito applicativo dell’art. 46 della legge n. 374/1991, come novellato dall’art. 1, comma 308, della legge n. 311/2004. La disposizione esclude dal pagamento di bollo, registro e ogni altra spesa le cause di valore non eccedente 1.033,00 euro e gli atti e provvedimenti ad esse relativi. Il tenore letterale della norma, che non menziona il solo Giudice di Pace, e la sua ratio legis, volta a ridurre il costo della giustizia per le controversie di valore modesto, inducono ad escludere interpretazioni restrittive fondate sulla sola sedes materiae.
La Corte richiama il proprio orientamento consolidato secondo cui l’esenzione si applica a tutti i provvedimenti adottati in procedimenti per i quali sussista il presupposto oggettivo del limite di valore, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito. Viene inoltre valorizzata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 97/E del 10 novembre 2014, che ha riconosciuto l’operatività dell’esenzione anche per gli atti emessi dai giudici ordinari nei gradi successivi.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ritiene che l’ordinanza di assegnazione, costituendo attuazione in via coattiva di una sentenza del Giudice di Pace di valore inferiore a 1.033,00 euro, debba ritenersi esente dall’imposta di registro. Accoglie pertanto il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente, condannando l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese dei tre gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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