Pinzetta metallica al 41-bis: sindacabili solo le modalità di esercizio del diritto (Cass. pen. Sez. I n. 31948 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela dei diritti del detenuto, il rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. è esperibile solo quando la condotta dell’Amministrazione penitenziaria neghi il diritto in quanto tale o sia manifestamente irragionevole, così da inibire la fruizione del diritto. Le mere modalità di esercizio del diritto, invece, sono affidate alla discrezionalità dell’Amministrazione e, ove non manifestamente irragionevoli, non sono sindacabili in sede giudiziaria. Il diritto all’igiene personale, quale parte integrante del diritto alla dignità umana, è garantito al recluso, ma la scelta degli strumenti utilizzabili rientra nelle prerogative organizzative dell’Amministrazione, non essendo necessaria uniformità di modelli.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza aveva consentito a un detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. l’acquisto di una pinzetta metallica, dedotta la necessità legata a una patologia dermatologica del volto. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, confermando la decisione e ritenendo corretto il contemperamento tra diritto alla salute ed esigenze di sicurezza, avendo previsto l’uso dell’attrezzo al bisogno, per pochi minuti, in presenza di un agente e con custodia esterna alla camera.
Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. e l’esercizio di potestà riservate all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce i presupposti del rimedio giurisdizionale. Esso tutela le posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di diritto, incise da condotte dell’Amministrazione che violino disposizioni di legge penitenziaria o del relativo regolamento, dalle quali derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio. Occorre un diritto non ulteriormente comprimibile per effetto della carcerazione e una condotta illegittima dell’Amministrazione.
La condizione detentiva comporta limitazioni anche significative della sfera dei diritti, in funzione dell’ordine, della sicurezza e del trattamento rieducativo. Tali misure, se adottate nel rispetto della ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione del ristretto, integrandone l’ambito di lecita compressione (Sez. I n. 4030 del 2020).
Da qui l’ammonizione a non confondere il diritto soggettivo nel suo nucleo intangibile con le modalità di esercizio, assoggettate a regolamentazione (Sez. I n. 23533 del 2020; Sez. VII n. 7805 del 2013; Sez. I n. 767 del 2013). Solo la negazione del diritto in quanto tale integra lesione reclamabile; le modalità restano affidate alla discrezionalità amministrativa e, ove non manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti, non sono sindacabili (Sez. VII n. 373 del 2014).
Nel caso concreto la Corte rileva che gli artt. 8 legge n. 354 del 1975 e 8 d.P.R. n. 230 del 2000 garantiscono il diritto all’igiene personale. La circolare applicativa, all’art. 6, elenca gli effetti personali consegnabili, tra cui la pinzetta in plastica. La delimitazione e l’eventuale limitazione di tali strumenti rientrano nelle legittime prerogative delle Direzioni d’istituto, non esistendo esigenza di assoluta uniformità di scelte.
Il divieto non frustra il diritto all’igiene e alla salute, incidendo solo sulle concrete modalità di esercizio. Il Tribunale non ha indicato circostanze obiettive da cui dedurre l’indispensabilità della pinzetta metallica per motivi di salute né l’inidoneità di quella in plastica, e non ha chiarito come il diniego integri un grave e attuale pregiudizio. Il provvedimento si è dunque immotivatamente ingerito in un ambito riservato alla discrezionalità dell’Amministrazione e va annullato.
Nota della Redazione
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