Aggravanti del furto in abitazione e devoluzione delle eccezioni in appello (Cass. pen. Sez. V n. 3873 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La questione di difetto di correlazione tra accusa e sentenza, espressamente decisa dal giudice di primo grado e non riproposta con l’atto di appello, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, in quanto la difesa, selezionando le eccezioni da devolvere, ha prestato acquiescenza alla statuizione. Il potere del giudice d’appello di rilevare d’ufficio la diversità tra fatto contestato e fatto ritenuto va esercitato nel rispetto del principio di devoluzione di cui all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen. Le aggravanti della minorata difesa e del danno di rilevante gravità costituiscono valutazioni di merito incensurabili in sede di legittimità, se non manifestamente illogiche.

Il Fatto

La Corte d’appello di Potenza ha confermato la condanna della ricorrente per il delitto di furto in abitazione, in concorso con due persone rimaste ignote, aggravato dall’essersi i correi presentati come incaricati di pubblico servizio per conto di un Comune, dal numero dei concorrenti, dal danno di rilevante entità e dalla minorata difesa.

L’imputata ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al riconoscimento delle circostanze aggravanti, articolando quattro motivi: il difetto di contestazione dell’aggravante della simulazione della qualità di pubblico ufficiale; la carenza di motivazione sull’aggravante del fatto commesso da tre o più persone; l’insussistenza del danno di rilevante gravità; la violazione dei termini di contestazione della minorata difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Il tribunale aveva espressamente ritenuto contestata e sussistente l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen., e tale statuizione non era stata oggetto di appello. Poiché l’atto d’appello aveva contestato non il difetto di correlazione, ma l’insussistenza in fatto dell’aggravante, la difesa ha prestato acquiescenza alla decisione sulla corretta formulazione dell’accusa.

La Corte richiama il principio per cui, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono dedursi in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo quelle rilevabili d’ufficio o non deducibili in grado d’appello. Il potere di annullare la sentenza per difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza, ex artt. 521 e 598 cod. proc. pen., deve esercitarsi nel rispetto del principio devolutivo: se la difesa omette di riproporre l’eccezione, non può invocarla in legittimità.

Il secondo motivo è infondato. Le decisioni di merito conformi si saldano in un unicum motivazionale. La sentenza di primo grado, cui quella d’appello rinvia, ha valorizzato le dichiarazioni delle vittime e l’assenza di segni di effrazione, da cui si desume che il furto fu materialmente perpetrato da una terza persona. Le censure che sollecitano una diversa valutazione delle prove esulano dai vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in assenza di illogicità manifeste.

Il terzo motivo è infondato. I giudici di merito, con valutazione non manifestamente illogica, hanno ritenuto rilevante il valore dei beni, trattandosi di monili di famiglia non recuperabili col mero ristoro del valore intrinseco, e hanno valorizzato le condizioni economiche delle vittime, desunte dal fatto che avessero dato ingresso ai sedicenti assistenti sociali.

Il quarto motivo è infondato. Le modalità della condotta valorizzate dalla Corte d’appello — l’aver le vittime fatto entrare in casa tre sconosciuti e il conseguente controllo perduto su uno di essi — erano indicate nell’imputazione. Solo una trasformazione radicale dell’accusa, con incertezza sull’oggetto e pregiudizio effettivo della difesa, comporta la nullità per difetto di correlazione. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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