Controllo preventivo Corte dei conti su atti approvazione contrattuale PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 215 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di approvazione dei contratti attuativi del PNRR rientrano tra quelli sottoposti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 20 del 1994, anche quando la gestione delle risorse avvenga mediante contabilità speciali e i contratti siano immediatamente efficaci per effetto dell’art. 50, comma 3, del d.l. n. 77 del 2021. La previsione di un controllo successivo sulla gestione non esclude il controllo preventivo sui singoli provvedimenti, ove ne sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi. Il decreto di approvazione del contratto deve esprimere adeguata motivazione in ordine alle ragioni e alle modalità di calcolo delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all’art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023, in applicazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990.
Il Fatto
Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo il decreto con cui approvava il contratto di appalto relativo ai lavori di efficientamento energetico e mitigazione del rischio sismico del Palazzo di Giustizia di Teramo, intervento finanziato nell’ambito del PNRR. L’atto è stato sottoposto a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 20 del 1994.
Il Magistrato istruttore ha proposto la rimessione del provvedimento in sede collegiale, ritenendo necessaria una pronuncia di orientamento. Il Consigliere delegato ha condiviso la proposta e il Presidente ha fissato l’adunanza pubblica. L’Amministrazione ha trasmesso chiarimenti e documentazione in merito alla quantificazione della garanzia definitiva ex art. 117 del d.lgs. n. 36 del 2023.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il profilo della competenza territoriale. Il decreto di approvazione è redatto su carta intestata della Sede coordinata di L’Aquila ed è sottoscritto dal Provveditore; il contratto è stato sottoscritto dal Dirigente della medesima Sede. In applicazione del criterio della prossimità territoriale, affermato dalla Sezione centrale con la deliberazione n. SCCLEG/1/2024/PREV, la competenza spetta alla Sezione abruzzese.
Nel merito dell’assoggettabilità, il Collegio prende le distanze dal risalente indirizzo che escludeva il controllo preventivo sugli atti relativi a contabilità speciali. Richiama la deliberazione n. SCCLEG/4/2010/PREV e la supera, osservando che la norma sull’elenco degli atti soggetti a controllo preventivo non è alternativa a quella sul controllo sulla gestione. Conforme alla deliberazione n. SCCLEG/16/2012/PREV, il controllo successivo sulla gestione non fa venir meno l’assoggettabilità dei singoli provvedimenti al controllo preventivo.
La Sezione afferma poi che gli atti rientranti nell’elenco dell’art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994 restano soggetti al controllo preventivo anche quando attengano all’esecuzione di progetti finanziati dal PNRR, per i quali l’art. 15 del d.l. n. 77 del 2021 prevede l’utilizzo delle risorse mediante contabilità speciali e l’art. 50, comma 3, del medesimo decreto dispone l’efficacia immediata dei contratti alla stipula. L’art. 9, comma 3, del d.l. n. 77 del 2021 richiama i controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili, tra i quali è pacificamente ricompreso il controllo preventivo, come chiarito dalla deliberazione n. SCCLEG/1/2022/PREV. È irrilevante che l’art. 7 del decreto-legge menzioni solo il controllo sulla gestione, avendo tale disposizione il fine di indicare criteri per lo svolgimento di quel controllo, non di disciplinare l’intera materia.
Quanto alla riduzione della garanzia definitiva, il Collegio rileva che il decreto e gli atti allegati non esplicitavano il criterio di calcolo dell’importo, determinato avvalendosi dell’art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023. I chiarimenti e la documentazione forniti dall’Amministrazione sono valutati sufficienti a escludere, in questa fase, profili di illegittimità. La Sezione sottolinea in ogni caso che il decreto sottoposto a controllo e i relativi allegati devono esprimere adeguata motivazione in ordine alle ragioni e alle modalità di calcolo delle riduzioni, in ossequio all’art. 12 del d.lgs. n. 36 del 2023 e all’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Il decreto viene pertanto ammesso al visto e alla conseguente registrazione.
Nota della Redazione
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