Controllo sui bilanci delle ASP e obbligo di rimuovere le irregolarità contabili (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 295 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale costituisce sindacato di legalità e di regolarità, da intendere come verifica della conformità delle complessive gestioni alle regole contabili e finanziarie. Esso non ha funzione statica, ma dinamica: tende a finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio di bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. L’accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme poste a garanzia della regolarità della gestione o del mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica obbliga l’amministrazione ad adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri. Il limite di spesa per il lavoro flessibile posto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 costituisce principio generale di coordinamento della finanza pubblica cui si adeguano anche gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza possibilità di deroga regionale.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato i questionari sui bilanci di esercizio 2020, 2021 e 2022 trasmessi dal collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005. L’istruttoria ha riguardato i temi ordinari del controllo e, per il solo esercizio 2020, gli effetti della normativa emergenziale da Covid-19; per il 2021 l’attuazione del PNRR; per il 2022 l’andamento dei livelli essenziali di assistenza.

La situazione è stata deferita alla valutazione collegiale della Sezione, convocata in adunanza in contraddittorio. L’Azienda ha depositato controdeduzioni ed è intervenuta in adunanza.

La Motivazione della Corte

La base giuridica del controllo si rinviene nell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e nell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012. La Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 2014, ha ascritto tale controllo alla categoria del sindacato di legalità e regolarità, con finalità correttiva. Il comma 7 dell’art. 1 del D.L. n. 174/2012 impone all’amministrazione di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

Il controllo si svolge sulla base delle relazioni-questionario degli organi di revisione, redatte secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. La Corte accerta la sostanziale corretta compilazione dei questionari, ma rileva plurimi profili critici. Tra questi, il ritardo nell’approvazione dei bilanci di esercizio, ricondotto all’assegnazione tardiva delle risorse del Fondo Sanitario Regionale.

Sul piano patrimoniale, emerge un considerevole ammontare di crediti verso la Regione, raddoppiati tra il 2020 e il 2022, e un progressivo incremento dei debiti scaduti verso fornitori, con peggioramento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti. La Sezione invita l’Azienda a monitorare il contenzioso e ad adeguare gli accantonamenti.

Quanto al personale, la Corte accerta il superamento del limite fissato dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. La norma, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 173/2012, pone un obiettivo generale di contenimento della spesa per il lavoro flessibile e si applica anche agli enti del Servizio sanitario nazionale, senza deroghe. La Corte richiama altresì il principio di coordinamento della finanza pubblica affermato dalla sentenza n. 182/2011, secondo cui il tetto statale può essere reso solo più stringente.

Sul versante dei livelli essenziali di assistenza, la Sezione rileva un riscontro parziale sugli indicatori “CORE”, l’inefficacia della risposta territoriale dell’emergenza-urgenza e difficoltà nella gestione delle liste di attesa, per carenza di personale specialistico e per inappropriatezza prescrittiva. La Corte invita infine l’Azienda a rispettare i cronoprogrammi degli interventi PNRR e di edilizia sanitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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