Porto abusivo di coltello: la mancanza di fissa dimora non giustifica l’occultamento (Cass. pen. Sez. VII n. 4873 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di porto abusivo di armi, la condizione di soggetto privo di fissa dimora non integra, di per sé, un motivo giustificato, perché l’indisponibilità di un’abitazione stabile non consente il porto indiscriminato di oggetti atti ad offendere, potendo il soggetto far riferimento a un luogo riservato dove depositarli. La giustificazione del porto deve inoltre essere espressa immediatamente, così da consentire ai verbalizzanti una verifica contestuale. È irrilevante, ai fini dell’esclusione del reato, che la lama sia coperta da un nastro di carta, essendo evidente la sua facile utilizzabilità per ledere persone.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da fatti risalenti all’aprile 2020. Il ricorrente era stato condannato in primo grado, e poi in appello, alla pena di sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 341-bis cod. pen., 337 cod. pen. e art. 4 legge n. 110/1975.
La Corte di appello di Trento, con sentenza dell’08 maggio 2024, aveva confermato la condanna, ritenendo sussistente, per quanto di interesse, il porto abusivo del coltello, poiché l’imputato aveva cercato di occultarlo e aveva fornito una giustificazione assertiva, senza dimostrare alcuna necessità lavorativa. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza deducendo il vizio di motivazione in relazione alla sola condanna per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Il ricorrente si era limitato a riproporre i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che li aveva esaminati e ritenuti infondati con argomentazione sufficiente e non manifestamente illogica.
La Corte ha innanzitutto rilevato che l’imputato non aveva addotto, per il porto del coltello, una giustificazione riscontrabile, in particolare lo svolgimento di un’attività lavorativa. Quanto alla circostanza che la lama era coperta da un nastro di carta, il giudice di merito l’aveva correttamente ritenuta irrilevante, essendo evidente la facile utilizzabilità dell’arma per ledere.
Il percorso argomentativo si fonda su due principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Da un lato, la Sez. I n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083, secondo cui la mera qualità di soggetto privo di fissa dimora non costituisce, in sé, un motivo giustificato: l’indisponibilità di un’abitazione stabile non può consentire il porto indiscriminato di oggetti di tal tipo, potendo il soggetto fare ordinariamente riferimento a un luogo riservato dove depositarli. Dall’altro, la Sez. I n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187, secondo cui la giustificazione del porto deve essere espressa immediatamente, per consentire una verifica contestuale da parte dei verbalizzanti.
Alla luce di tali principi, la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi motivazionali dedotti e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando la sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000 e l’assenza di elementi per ritenere la parte incorsa in errore scusabile.
Nota della Redazione
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