Confisca per corruzione: nessuna solidarietà, si confisca quanto conseguito (Cass. pen. Sez. VI n. 3895 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. Integra il delitto di corruzione propria di cui all’art. 319 cod. pen., e non quello di cui all’art. 318 cod. pen., l’accordo il cui oggetto sia la positiva attestazione di accertamenti sulla residenza in realtà omessi o svolti in modo fittizio, trattandosi di atto contrario ai doveri d’ufficio. La circostanza attenuante della minima partecipazione ex art. 114 cod. pen. non è configurabile quando il contributo del correo, pur inferiore a quello altrui, non risulti trascurabile nell’economia dell’iter criminoso.

Il Fatto

La vicenda riguarda un sistema di illecite iscrizioni anagrafiche funzionali al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis di cittadini brasiliani. Un messo comunale, incaricato degli accertamenti sulla dimora abituale, attestava positivamente verifiche in realtà omesse o eseguite in modo fittizio, dietro pagamento di una “tariffa fissa” per pratica.

Il Tribunale di Milano condannava gli imputati per corruzione e falso, disponendo la confisca per equivalente di euro 22.200 a carico di tutti, oltre a pene accessorie e risarcimento. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma, accoglieva le richieste di concordato con rinuncia ai motivi di alcuni imputati, rideterminando le pene. Propongono separati ricorsi per cassazione quattro imputati.

La Motivazione della Corte

La sentenza impugnata è qualificata come doppia conforme, potendo essere letta congiuntamente a quella di primo grado, che ne integra il corpo argomentativo.

Il ricorso del primo imputato è inammissibile, perché investe motivi oggetto di rinuncia a fronte della scelta di concordare la pena in appello; aspecifica e logicamente incompatibile risulta anche la doglianza sulla mancata restituzione nel termine.

Quanto alla qualificazione del fatto, la Corte esclude l’erronea applicazione della legge 28 maggio 2007, n. 68 e delle circolari ministeriali richiamate. Le iscrizioni anagrafiche non erano l’oggetto del mercimonio: l’accordo ha riguardato le successive verifiche sulla residenza legale. Tali accertamenti rispondono a un preciso dovere d’ufficio prescritto dall’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 223 del 1989. La fittizietà delle verifiche e la positiva attestazione integrano pertanto l’atto contrario ai doveri d’ufficio, con corretta qualificazione ai sensi dell’art. 319 cod. pen. e non dell’art. 318 cod. pen.

È invece fondato il motivo sulla quantificazione della confisca. La Corte territoriale ha riferito l’importo all’intero prezzo percepito dal pubblico ufficiale, senza considerare il numero di pratiche ascrivibili al singolo concorrente. Richiamata la decisione delle Sezioni Unite nel proc. Massini, il Collegio afferma che, esclusa la solidarietà passiva, la confisca va disposta nei confronti del singolo solo per quanto concretamente conseguito, con accertamento nel contraddittorio; solo in difetto di individuazione della quota si applica la ripartizione in parti uguali. Sul punto la sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Il ricorso della terza imputata è fondato, ma comporta la sola rettifica del dispositivo: la Corte territoriale ha in realtà accolto l’istanza di patteggiamento, e la mancata menzione dell’art. 444 cod. proc. pen. è mero errore materiale, correggibile ex art. 619 cod. proc. pen. Il ricorso della quarta imputata è rigettato, non essendo configurabile la minima partecipazione per il ruolo svolto nel sistema corruttivo, né alcuna contraddittorietà della motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *