Porto d’armi: basta un episodio risalente per il giudizio di inaffidabilità (TAR Lombardia n. 1318 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d’armi è espressione di ampia discrezionalità e si sostanzia in una valutazione prognostica e probabilistica circa il pericolo di abuso delle armi, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale. La finalità preventiva dei provvedimenti sulle armi comporta che, per il diniego, non occorra un abuso accertato, essendo sufficiente un plausibile e motivato convincimento dell’Amministrazione, sorretto da elementi non meramente immaginari o aleatori. In tale comparazione l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone prevale sull’aspettativa del privato. Anche un episodio risalente nel tempo, ma attinente all’uso delle armi, può di per sé sostenere il giudizio di inaffidabilità, pur in assenza di una condanna penale.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al Questore di Milano il rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo. L’istanza è stata respinta con decreto del 4 luglio 2022, notificato il 5 luglio 2022. Il diniego si fonda su un episodio del 18 giugno 2004, quando l’istante, allora minorenne, venne denunciato per aver danneggiato un lampione della pubblica illuminazione sparando con un fucile ad aria compressa. Ne era seguita, il 15 marzo 2005, una sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto.
L’Amministrazione ha qualificato quei fatti come indicativi di indole antigiuridica e scarsa osservanza delle regole di civile convivenza, escludendo il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per le autorizzazioni di polizia in materia di armi. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 del TULPS, l’eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria e il difetto e la contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla regola generale del divieto di utilizzo privato delle armi, posta dagli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, legge n. 110/1975. Il porto d’armi presuppone un provvedimento di polizia che accerti requisiti soggettivi rigorosi: il titolare deve essere persona assolutamente esente da mende e assicurare la propria affidabilità circa il buon uso dell’arma, escludendo il pericolo di abusi.
La motivazione dell’autorizzazione deve poggiare su un giudizio prognostico in ordine alla possibilità di abuso, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il richiedente può dare. Nel settore delle armi, precisa il TAR richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 8078/2022 e n. 11045/2022, la valutazione comparativa degli interessi si connota in modo peculiare: mancando un diritto assoluto al porto d’armi, prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone rispetto a quello del privato. Il pericolo di abuso va valutato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da ritenere “più probabile che non” il rischio.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia svolto adeguata istruttoria e abbia legittimamente valorizzato l’episodio negativo. Esso, sebbene risalente nel tempo, afferisce proprio al settore delle armi: l’istante, all’epoca minorenne, ha tentato di manomettere una carabina e ha sparato senza apparente motivo contro un lampione comunale, abusando dell’oggetto e danneggiando beni pubblici.
Il TAR precisa che il giudizio di inaffidabilità è sostenibile anche in assenza di condanna o di misure di pubblica sicurezza, potendo fondarsi su situazioni non ascrivibili a buona condotta (Cons. Stato, Sez. III, n. 3590/2016). Per il diniego non occorre un abuso accertato: basta un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità (Cons. Stato, Sez. VI, n. 107/2017). Nella comparazione degli interessi prevale la tutela dell’incolumità pubblica rispetto all’aspettativa di esercitare lo sport del tiro a volo. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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