L’ottemperanza per l’inerzia del Comune dopo l’annullamento del diniego di acquisizione sanante (TAR Calabria n. 1454 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato che l’amministrazione non ha dato prova di aver dato esecuzione al giudicato, dichiara l’obbligo di provvedere e nomina fin d’ora il commissario ad acta, che interverrà solo scaduto il termine assegnato e su istanza della parte ricorrente. L’obbligo di conformarsi al giudicato di annullamento, che impone una nuova pronuncia sull’istanza di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, grava integralmente sull’amministrazione, la quale deve procedere previo espletamento dell’attività istruttoria e senza reiterare i vizi già emendati in sentenza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal TAR Catanzaro l’annullamento della nota con cui il Comune aveva rappresentato di non voler dar corso al potere di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il giudice, nel motivare, aveva espressamente precisato che permaneva il dovere dell’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza del privato, previo espletamento delle necessarie attività istruttorie. La sentenza, non impugnata, passava in giudicato. A fronte della perdurante inerzia del Comune, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente rilevato che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla decisione giurisdizionale passata in giudicato e che, nel giudizio di ottemperanza, grava sulla stessa l’onere di dimostrare di avervi dato esecuzione. Nel caso di specie, il Comune non ha fornito tale prova, limitandosi a rimanere contumace. Tale circostanza integra i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., non essendo necessaria alcuna ulteriore valutazione circa la fondatezza della pretesa sostanziale.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, ripronunciandosi sulla richiesta del ricorrente, previo espletamento dell’istruttoria e senza incorrere nei vizi già censurati. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per l’adempimento. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di San Mango D’Aquino, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari del medesimo ufficio, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni dalla domanda della parte ricorrente.
Il TAR ha infine posto le spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge, a carico dell’amministrazione inadempiente, chiarendo che il compenso del commissario ad acta, in caso di effettivo intervento, sarà liquidato con separato decreto e posto comunque a carico del Comune.
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Nota della Redazione
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