Porto d’armi e contesto familiare: serve istruttoria su frequentazione attuale (TAR Sicilia n. 951 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo della licenza di porto d’armi, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare con prudente apprezzamento l’affidabilità del richiedente, secondo una funzione cautelare e una prognosi di rischio che non presuppone un concreto abuso già verificatosi. Tuttavia il diniego non può fondarsi sulla mera elencazione dei rapporti di parentela o affinità con soggetti pregiudicati. È necessario un approfondimento istruttorio che accerti l’attualità del vincolo e la sua concreta incidenza sul modus agendi del destinatario, mediante elementi quali la comprovata coabitazione, l’abituale frequentazione o la persistenza di legami significativi. Solo ove la prognosi inferenziale risulti assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, e la misura superi il vaglio di proporzionalità, il diniego è legittimo.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia da oltre undici anni. In data 20.6.2024 il Commissariato di P.S. competente gli notificava l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990, finalizzato al diniego del rinnovo della licenza. Ottenuto l’accesso agli atti, il ricorrente depositava una memoria difensiva contestando gli addebiti. Con decreto del Questore della Provincia di Catania del 13.9.2024, notificato il 14.9.2024, l’istanza di rinnovo veniva rigettata.
Il diniego si fondava su quattro elementi: un controllo di polizia del 17.3.2023, nel quale il ricorrente sarebbe stato identificato in compagnia di un soggetto deferito per furto di energia elettrica; una pregressa condanna e un deferimento a carico del convivente della suocera; condanne, imputazioni e un arresto a carico di un cognato; un deferimento a carico della moglie di quest’ultimo. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 t.u.l.p.s., la carenza di istruttoria e l’erronea rappresentazione delle circostanze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui i provvedimenti in materia di porto e detenzione di armi implicano un’ampia discrezionalità amministrativa, con funzione cautelare e non sanzionatoria, basata su una valutazione prognostica di elementi che possono anche non avere rilevanza penale. La detenzione di armi, del resto, costituisce un fatto eccezionale, in deroga al divieto generale sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4 della legge n. 110/1975.
Su questa base il TAR afferma che l’Amministrazione non può denegare il permesso limitandosi ad addurre il solo rapporto di parentela o affinità con pregiudicati, senza valutarne in concreto l’incidenza sul giudizio di affidabilità. L’inferenza dell’abuso non può prescindere da una congrua istruttoria, della quale dar conto in motivazione, e dipende dalle concrete circostanze che qualificano il rapporto: convivenza o abituale frequentazione. Richiamata la circolare del Ministero dell’interno del 25 novembre 2020 e la giurisprudenza del C.G.A. n. 366 del 2025, il Collegio ribadisce che al mero elenco dei rapporti deve aggiungersi un approfondimento sui legami effettivamente sussistenti, di cui si certifichi l’attualità e la rilevanza nel regime di vita complessivo.
Applicando tali principi, il TAR esclude la prova di una concreta frequentazione con le persone controindicate diverse dal cognato. Quanto al soggetto deferito per furto di energia elettrica, la mera frequentazione non rileva, trattandosi di fattispecie non collegabile all’uso delle armi; per il convivente della suocera e per la moglie del cognato il riferimento è inidoneo a fondare un diniego automatico.
Il giudizio si concentra quindi sul cognato, di indiscussa pericolosità sociale. La relazione istruttoria della Questura evidenzia il legame tra la moglie convivente del ricorrente e il fratello detenuto, desunto dall’elenco dei partecipanti ai colloqui in carcere, a cadenza pressoché mensile per tutto il 2023. Il Collegio ritiene che il ricorrente non sia impermeabile da un ambiente dal quale la moglie convivente non ha reciso ogni legame: la preoccupazione di un possibile, anche non voluto, coinvolgimento nell’apprensione delle armi non appare irragionevole secondo il ragionamento induttivo di tipo probabilistico. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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