Prelazione agraria, rivalutazione del merito preclusa in cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 18786 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prelazione e retratto agrario, il motivo di ricorso che, pur deducendo la violazione di legge, solleciti una rivalutazione delle risultanze probatorie e del merito della causa è inammissibile in sede di legittimità. Il ricorrente è tenuto a indicare le specifiche affermazioni della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione consolidata. Il vizio di motivazione apparente, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo se l’anomalia si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e risulti dal testo della sentenza, restando escluso il ricorso a elementi estranei alla motivazione.

Il Fatto

Due proprietari coltivatori diretti di terreni siti in Sonnino convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Frosinone gli acquirenti di un fondo confinante, esercitando il diritto di retratto, allegando i requisiti della prelazione agraria ai sensi dell’art. 7, secondo comma, legge n. 817 del 1971: qualifica di coltivatore diretto, coltivazione del fondo confinante nel biennio precedente, capacità lavorativa di legge e mancata alienazione di terreni nel biennio.

I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto, contestando la qualifica di coltivatori diretti e la dimensione del fondo. Il Tribunale accoglieva le domande, disponendo il rilascio del bene e il risarcimento dei danni. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5073/2020, rigettava l’appello. Gli acquirenti propongono ricorso per cassazione con due motivi; i controricorrenti resistono.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 31 legge n. 590 del 1965 e dell’art. 7 legge n. 817 del 1971, lamentando che la Corte d’Appello avrebbe escluso una causa ostativa al retratto, costituita dall’attività edificatoria sul fondo confinante. La Corte rileva che la censura, nella sostanza, mira a un riesame delle risultanze probatorie e del merito, precluso in sede di legittimità.

Il Collegio condivide la proposta del Consigliere Delegato: dal ricorso non emerge la specifica indicazione delle affermazioni della sentenza impugnata assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, come stabilita dal consolidato orientamento di legittimità. Le censure si risolvono nel sollecitare una rivalutazione nel merito dei fatti di causa.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, va interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il vizio, inoltre, deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna delle gravi anomalie argomentative individuate dalle Sezioni Unite: la censura si pone al di fuori del paradigma, pretendendo di ricavare il vizio da elementi estranei alla motivazione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione, agli oneri dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., alla somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

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