Raddoppio dei termini per gli utili extracontabili si estende ai soci (Cass. civ. Sez. V n. 32907 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini per l’accertamento previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale, ma si riconnette alla sola configurabilità astratta di una fattispecie di reato collegata all’aumento della capacità contributiva e commessa nel periodo di imposta. Nel caso di società di capitali a ristretta base societaria, l’accertamento dei ricavi extracontabili costituisce antecedente logico-giuridico unico dell’accertamento nei confronti dei soci, per i quali la rettifica consegue automaticamente in base alla presunzione di distribuzione degli utili. Ne deriva che il termine raddoppiato si estende ai soci anche “oggettivamente”, senza che rilevi la mancata proposizione della denuncia penale.
Il Fatto
Al contribuente, socio e legale rappresentante di due società a ristretta base societaria, veniva notificato un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004, con imputazione dei ricavi extracontabili in proporzione alla quota di partecipazione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo tardiva la notificazione perché l’Ufficio non aveva presentato denuncia penale per il reato di dichiarazione infedele e non poteva quindi operare il raddoppio dei termini.
In appello la Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame dell’Erario e dichiarava legittimo l’avviso. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, incentrati sull’art. 43 cit., sul vizio di motivazione, sul valore della confessione stragiudiziale e sulla ritenuta sui dividendi. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge tutti i motivi. Sul primo, i Giudici chiariscono che l’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 non regola una responsabilità penale, ma i termini dell’accertamento fiscale. Non occorre dunque il completo accertamento di una violazione penale in capo a ogni soggetto cui sia contestato un maggior reddito: basta la configurabilità astratta della fattispecie di reato.
Il Collegio richiama sul punto la pertinente Corte costituzionale n. 247 del 2011. La CTR ha correttamente affermato che il termine più ampio si estende ai soci “oggettivamente”, richiamando la recente Cass. Sez. V n. 15999 del 2024, che ha applicato il raddoppio anche al reddito imputato per trasparenza ai soci.
Il principio vale anche per le società di capitali, specie quando gli enti siano meri schermi delle operazioni compiute dal legale rappresentante: nella specie il conto corrente estero era riferibile al ricorrente. Vengono richiamate le Cass. n. 20043 del 2015 e Cass. n. 17212 del 2018, non massimate, e soprattutto il principio di diritto affermato dalla Sez. V n. 18451 del 2021: nel caso di raddoppio nei confronti di una società a ristretta base sociale deve necessariamente conseguire il raddoppio dei termini per i soci, per i quali l’accertamento segue automaticamente dalla presunzione di percezione degli utili.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che il vizio di motivazione è denunciabile solo nelle figure restrittive dell’assenza, della contraddittorietà irrimediabile o dell’apparente motivazione, secondo Sez. U n. 8053 del 2014. Nella specie la sentenza non si sottrae all’obbligo costituzionale di motivazione. La tesi dell’implicita abrogazione della clausola di salvaguardia è priva di pregio: la mancata riproduzione ne ha comportato il mantenimento, e la Sez. V n. 36474 del 2021 conferma che la nuova disciplina vale solo per gli avvisi notificati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 128 del 2015.
Sul terzo motivo, la Corte esclude che dalla confessione possano derivare effetti favorevoli al dichiarante, ai sensi degli artt. 2730 e 2734 c.c.; l’Agenzia aveva peraltro sempre contestato la verità dei fatti aggiunti, secondo il richiamo a Sez. I n. 8768 del 2024. Sul quarto motivo, il richiamo all’art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 è inconferente, poiché l’applicazione di tale norma postula una procedura formale di distribuzione degli utili, non ravvisabile a fronte di ricavi occultati. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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