Omessa pronuncia su motivi di appello tributario e autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 33948 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., la sentenza del giudice di appello che ometta del tutto di adottare un qualsiasi provvedimento, anche implicito, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame. La deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello, per erronea lettura del suo contenuto, integra un error in procedendo che consente al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti del giudizio di merito. Tale esame presuppone però l’ammissibilità del motivo di censura: il ricorrente che lamenti la statuizione di inammissibilità di un motivo di gravame per difetto di specificità ha l’onere di precisarne le ragioni nel ricorso e di riportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità, senza limitarsi al rinvio all’atto di appello, in ossequio al principio di autosufficienza.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, all’esito di indagini finanziarie su rapporti e conti riferibili a una ditta individuale, recuperava a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2005. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo le riprese relative a versamenti e prelevamenti ritenuti giustificati.
L’Ufficio proponeva appello; il contribuente non si costituiva. La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata, accoglieva parzialmente l’impugnazione, ma secondo l’Amministrazione ometteva di pronunciarsi su una parte delle doglianze, in particolare sulla ripresa di versamenti e sui prelevamenti già ridotti in primo grado che l’appello aveva specificamente contestato. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di legittimazione passiva, dichiarando inammissibile il ricorso proposto nei confronti del consulente tecnico d’ufficio per la sua estraneità al rapporto processuale, richiamando Cass. n. 10435/2025.
Nel merito, i primi due motivi denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivi di appello: l’Ufficio aveva censurato la statuizione di primo grado non solo sui prelevamenti e sulle sanzioni, ma anche sui versamenti ritenuti giustificati, senza che il giudice di seconde cure statuisse su tale profilo. La Corte ricostruisce la distinzione tra omessa pronuncia e omessa motivazione: la prima ricorre quando il giudice ometta del tutto una pronuncia indispensabile sulla domanda o sull’eccezione; la seconda, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame vi sia stato ma risulti affetto da totale pretermissione di uno specifico fatto storico o da motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.
La Corte ribadisce che la deduzione di omessa pronuncia su un motivo di appello, per erronea lettura del suo contenuto, integra un error in procedendo che legittima il giudice di legittimità all’esame degli atti, purché la censura sia formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso, richiamando Cass. n. 27551/2024 e Cass. n. 16028/2023. Nel caso concreto manca del tutto una pronuncia su entrambi i profili denunciati: i motivi sono pertanto fondati.
Il terzo motivo investe la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il giudice di appello aveva ritenuto generico il gravame, ma la Corte osserva che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti presuppone l’ammissibilità del motivo: il ricorrente deve specificare nel ricorso le ragioni dell’asserita erroneità e riportare il contenuto del motivo di gravame nella misura necessaria a evidenziarne la specificità. Nella specie la censura è adeguatamente specificata e il motivo d’appello non era generico, essendovi stata esplicita contestazione della decisione di prime cure, in linea con Cass. n. 24048/2021.
L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe il quarto, con cui si deduceva la violazione degli artt. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c. La sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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