Prescrizione contributi Gestione separata: dies a quo nel termine prorogato dal d.P.C.M. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16055 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per il versamento dei contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi, l’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la modifica dei termini degli adempimenti contributivi. Il d.P.C.M. che fissa la proroga ha natura regolamentare e dalla data in esso stabilita decorre il dies a quo della prescrizione. La sola omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione non integra, di per sé, l’ipotesi di occultamento doloso del debito ex art. 2941 n. 8 cod. civ., salvo che l’ente alleghi circostanze ulteriori. Quando è dedotta la sospensione per occultamento doloso, l’intera fattispecie prescrittiva, compresa la decorrenza del termine iniziale, resta sub iudice e il giudice di appello può rilevarla d’ufficio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittima l’iscrizione d’ufficio di un’architetta alla Gestione separata presso l’Inps. Per i redditi prodotti negli anni 2008, 2009 e 2010 nell’esercizio dell’attività libero professionale, la professionista era tenuta al solo contributo integrativo presso la cassa di previdenza di categoria, ma non anche al contributo soggettivo, essendo dipendente di ente pubblico e iscritta all’Inpdap.
La Corte territoriale aveva tuttavia dichiarato prescritto il credito contributivo dell’Inps per le tre annualità. Aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2941 n. 8 cod. civ., non essendo la sola omessa compilazione del quadro RR sufficiente a integrare il dolo, e aveva collocato il dies a quo della prescrizione senza tenere conto dei termini prorogati dai d.P.C.M. annuali. L’Inps ha proposto ricorso per due motivi; la lavoratrice è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la decorrenza della prescrizione per i redditi del 2010. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 consente al d.P.C.M. di modificare i termini degli adempimenti contributivi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti e di quelle organizzative dell’amministrazione. Il decreto trova fondamento nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e costituisce atto di natura regolamentare, perché concorre ad attuare e integrare la disciplina del citato decreto legislativo.
Ne consegue che dalla data fissata nel d.P.C.M. decorre il termine di prescrizione, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Per i contributi relativi al 2010 viene in rilievo il d.P.C.M. 12.5.2011, che ha fissato il termine di pagamento al 6.7.2011. La sentenza impugnata va quindi cassata per non aver correttamente individuato il dies a quo, con rinvio per il riesame della tempestività dell’atto interruttivo rispetto a tale data.
Il secondo motivo è fondato nei limiti che seguono. Quanto ai redditi 2009, l’atto interruttivo fu ricevuto il 13.7.2015 e la Corte d’appello ha correttamente applicato l’orientamento secondo cui non sussiste un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito; l’Inps non ha allegato ulteriori circostanze capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto sull’insussistenza del dolo. Rispetto ai redditi 2008, invece, il motivo è da accogliere.
Quando è fatta valere una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie prescrittiva, compresa la decorrenza del termine iniziale, resta sub iudice e rientra nei poteri del giudice di secondo grado valutare d’ufficio la corretta individuazione del termine iniziale, aspetto logicamente preliminare alla sospensione dedotta con l’impugnazione. Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto in appello, il dies a quo coincide con il termine prorogato dall’art. 1 d.P.C.M. 4.6.2009 al 6.7.2009; rispetto a tale data l’atto interruttivo ricevuto l’1.7.2014 è tempestivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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