Notifica della cartella di pagamento a familiare convivente senza raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5312 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica delle cartelle di pagamento eseguita mediante invio diretto da parte dell’ente creditore attraverso l’agente della riscossione, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle, sicché, in caso di consegna dell’atto a persona qualificatasi come familiare convivente presso l’indirizzo del destinatario, la notifica si intende perfezionata senza che sia dovuta la raccomandata informativa di cui all’art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973. Detta modalità di comunicazione segue le formalità del servizio postale ordinario e non già le norme della l. n. 890/1982. La comunicazione ricevuta all’indirizzo del destinatario raggiunge comunque la sua sfera di conoscibilità ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., a nulla rilevando lo stato di formale convivenza risultante dallo stato di famiglia. L’eccezione di prescrizione, per essere rilevata, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, la quale ha l’onere di precisare in quali termini la questione sia stata introdotta nel processo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva respinto l’appello di un contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 615 c.p.c. in opposizione a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. L’atto era stato emesso per crediti contributivi INPS relativi all’anno 2001, di cui il ricorrente contestava la notifica della cartella di pagamento, indicata come avvenuta il 6/3/2007, e la cui consegna risultava effettuata a mani di persona qualificatasi come fratello convivente. Il contribuente eccepiva l’estinzione del credito per prescrizione, lamentando la mancata applicazione del termine quinquennale e la nullità della notifica per l’omesso invio della raccomandata informativa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’inerenza alla vicenda dei riferimenti normativi di cui agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, attinenti al giudizio tributario. Ha altresì dichiarato inammissibile il rilievo sulle spese processuali, non essendo stato articolato come specifica doglianza nel motivo di ricorso.
Quanto alla dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di omessa pronuncia rileva solo quando il giudice ometta completamente di adottare un provvedimento sulla domanda o sull’eccezione, mentre il vizio di omessa motivazione post-riforma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone la totale pretermissione di uno specifico fatto storico ovvero la mancanza assoluta di motivazione. Le censure di contraddittorietà e insufficienza non sono più ammissibili, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost.
Sul merito della notifica, la Corte ha richiamato la sentenza n. 21847/2025, la cui ratio è stata ritenuta trasferibile all’ipotesi di notifica mediante agente di riscossione, affermando che, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario e non le norme della l. n. 890 del 1982. Ne consegue che non è dovuta la raccomandata informativa, in quanto la comunicazione ricevuta all’indirizzo del destinatario si intende comunque conosciuta ai sensi dell’art. 1335 cod. civ.
Infine, la Corte ha ritenuto infondata anche la doglianza sulla prescrizione, ricordando che l’eccezione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte. Il debitore ha l’onere di allegare e provare il fatto che determina l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso. Il ricorrente per cassazione, che si dolga della mancata valutazione della prescrizione maturata dopo la notifica, ha l’onere di precisare in quali termini la domanda sia stata formulata. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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