Prescrizione decennale del danno da tardiva attuazione delle direttive sui specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 15882 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore, il 27 ottobre 1999, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. L’art. 11 di tale legge ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra i medici specializzandi, fossero beneficiari di sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la decorrenza della prescrizione senza confrontarsi con tale orientamento consolidato. L’istanza di rimessione alla Corte di giustizia è manifestamente irrilevante quando riproponga questioni già ripetutamente decise.
Il Fatto
Dopo la laurea in medicina, i ricorrenti si erano iscritti a una scuola di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione. Hanno convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e alcuni ministeri, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione delle direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri di corrispondere un’adeguata retribuzione ai frequentanti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23.6.2020, ha rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto e fissando l’exordium praescriptionis al 27.10.1999. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame. I soccombenti hanno proposto separati ricorsi per cassazione.
La Motivazione della Corte
Entrambi i ricorsi censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha fatto decorrere la prescrizione dal 27.10.1999. La Corte li dichiara inammissibili ex art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., richiamando il consolidato orientamento secondo cui il termine decennale decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999.
Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento risalente, formatosi nel 2011 e confermato di recente dalle Sezioni Unite n. 17619 del 31/05/2022. La Corte richiama, tra le altre, la Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014 e, ex multis, le ordinanze n. 2958 del 31/01/2024, n. 18961 dell’11/09/2020, n. 14112 del 07/07/2020, n. 13281 dell’1/07/2020, n. 13758 del 31/05/2018, nonché le sentenze n. 23199 del 15/11/2016, n. 16104 del 26/06/2013 e n. 17868 del 31/08/2011.
Quanto all’istanza di rimessione alla Corte di giustizia formulata dai ricorrenti successivi, la Corte la reputa manifestamente irrilevante. Il Collegio rileva che la questione è stata già ripetutamente decisa in centonovantasei fattispecie identiche e, in ventisei casi, su ricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti. A tali motivazioni rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., richiamando le ordinanze n. 3431 del 6/2/2024, n. 24749 del 17/08/2023, n. 16365 del 08/06/2023 e n. 15719 del 17/05/2022.
Sul piano delle conseguenze, la Corte condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate secondo il valore minimo applicabile ratione temporis e aumentate in base al numero dei soccombenti. Rileva inoltre che i ricorrenti hanno sostenuto tesi apertamente contrastanti con l’orientamento consolidato da oltre un decennio, senza confrontarvisi, e applica nei loro confronti la sanzione ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.. Dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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