Prescrizione maturata prima dell’appello: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 33186 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione del reato va verificato con riferimento alla data della sentenza impugnata e non a quella del giudizio di legittimità. Qualora risulti che il termine è già decorso prima della pronuncia di secondo grado, il giudice di cassazione deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza, senza poter esaminare nel merito i motivi. La maturata prescrizione rende superfluo ogni approfondimento sul merito e impedisce il rilievo di nullità, anche di ordine generale, e di vizi di motivazione, poiché l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva. Non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. quando dagli atti non emerga all’evidenza la necessità di assoluzione.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20 ottobre 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cessione di sostanza stupefacente, contestato come commesso in data prossima al 16 dicembre 2016.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo con un unico motivo la violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. e l’omessa dichiarazione dell’estinzione del reato per essere il termine prescrizionale decorso prima della sentenza di secondo grado. Il difensore ha depositato successiva memoria a sostegno del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata la censura e prende atto dell’intervenuta prescrizione, pronunciando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto.

La commissione del delitto risale al 16 dicembre 2016. Tenuto conto del regime sanzionatorio vigente per l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al momento di verificazione dei fatti, il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, di cui al combinato disposto degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., si è compiuto il 16 giugno 2024, non essendovi stata alcuna sospensione del termine.

Il decorso è quindi anteriore alla sentenza di appello, emessa il 20 ottobre 2025. Di tale aspetto la Corte territoriale non ha tenuto in alcun modo conto, non esprimendo alcuna motivazione sul punto.

La maturata prescrizione rende superfluo ogni approfondimento nel merito. Secondo il consolidato orientamento richiamato dal Collegio, qualora risulti già una causa di estinzione del reato non rilevano eventuali nullità, pur se di ordine generale, perché l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. Un. n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese). Parimenti, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza di una causa estintiva (Sez. Un. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti).

Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., avuto riguardo alle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito. Non emergendo all’evidenza circostanze tali da imporre la necessità di assoluzione, discende la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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