Ricorso che reitera i motivi di appello senza confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33185 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Essa si realizza mediante motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 12 febbraio 2026, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palmi del 23 settembre 2022, con cui l’imputata era stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di cui all’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la condannata, deducendo con due motivi l’inosservanza e l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine al riconoscimento della propria responsabilità penale, per assenza dell’elemento soggettivo del delitto ascrittole.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi proposti non sono deducibili in sede di legittimità. I motivi, infatti, non si confrontano con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni del riconoscimento della penale responsabilità dell’imputata.
Il Collegio ha osservato che il ricorso reitera le medesime considerazioni critiche già espresse con l’atto di appello, proposto avverso la sentenza di primo grado, senza alcun confronto con gli argomenti della sentenza impugnata. La funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, e tale critica esige che i motivi indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno di ogni richiesta.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, a partire da Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013, secondo cui il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso.
Nel caso in esame, il ricorso riproduce gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti della decisione impugnata, limitandosi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione. Sono richiamate, tra le altre, Sez. II n. 27816 del 22.03.2019, Sez. III n. 44882 del 18.07.2014 e Sez. VI n. 20377 del 11.03.2009.
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base alla Corte cost. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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