Prescrizione maturata prima dell’appello va dichiarata anche in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 35213 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. Tale doglianza integra un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., poiché investe l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità. Il giudice di legittimità, accertata la maturazione del termine prescrizionale anteriormente alla definizione del grado di merito, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, prevalendo tale declaratoria sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine dalla contestazione, nei confronti del ricorrente, del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., e 2, comma 1-bis, D.L. 12.9.83, n. 463, convertito in L. 638/1983, relativo all’omesso versamento di contributi previdenziali, contestato per il periodo marzo-novembre 2016.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, aveva assolto l’imputato per la particolare tenuità del fatto. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 20 settembre 2024, ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il termine prescrizionale era maturato in data 16 giugno 2024, dunque prima della definizione del giudizio di secondo grado, e chiedendone la declaratoria di estinzione.

La Motivazione della Corte

La Sezione III affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità del ricorso, ribadendo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12602 del 2015. Secondo tale orientamento, è ammissibile il ricorso per cassazione che deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Nel merito, la Corte osserva che la contestazione attiene al periodo marzo-novembre 2016 e che il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83 si prescrive, in assenza di cause di sospensione, in anni sei, mesi sei, decorrenti dalla consumazione del reato. Quest’ultima si individua nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.

Pertanto, il termine prescrizionale coincideva, nel caso concreto, con il 16 giugno 2024. Poiché la sentenza di appello è stata pronunciata il 20 settembre 2024, la prescrizione del reato era già maturata prima della definizione del giudizio di secondo grado.

Ne consegue che ha errato la Corte territoriale nel non dichiarare, ex art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, applicando invece la disciplina di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen. La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente caducazione della pronuncia di merito.

Nota della Redazione

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