Frequentazioni ostative alla riparazione solo se concausa della custodia (Cass. pen. Sez. IV n. 35207 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il dolo o la colpa grave che escludono l’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare, essendo ineludibile l’accertamento del rapporto causale tra la condotta e il provvedimento restrittivo. Il giudice della riparazione deve fondarsi su dati di fatto certi, accertati o non negati, e non su elementi congetturali, non essendo sufficiente che la valutazione sia operata sulla base degli stessi indizi che avevano condotto all’arresto. Le “frequentazioni ambigue” con soggetti pregiudicati sono ostative all’indennizzo solo se emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all’adozione della misura, e non quando la condotta sia stata esclusa o ritenuta non provata dalla sentenza assolutoria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, quale giudice della riparazione, ha respinto con ordinanza la domanda di indennizzo proposta dall’interessato per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per associazione mafiosa, dal quale era stato definitivamente assolto.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 314 cod. proc. pen. Il giudice della riparazione aveva fondato il rigetto sulle ritenute frequentazioni dell’interessato con soggetti pregiudicati e associati mafiosi, senza chiarire natura e ragioni di tali rapporti, né il loro nesso con il provvedimento cautelare. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento; il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. In via generale, la Sezione IV ha ribadito che il dolo o la colpa grave idonei a precludere l’indennizzo devono consistere in comportamenti specifici che abbiano dato o concorso a dare causa alla detenzione, sicché è ineludibile l’accertamento del nesso eziologico tra la condotta e la misura restrittiva. Il giudice della riparazione deve decidere su dati di fatto certi, accertati o non negati, come affermato dalle Sezioni Unite n. 43 del 1995, e non su elementi congetturali privi di comprovata esistenza e di connessione causale con lo stato privativo della libertà.
La Corte ha inoltre richiamato Sez. IV n. 10684 del 2010 e, sul versante opposto, Sez. IV n. 46469 del 2018, Sez. IV n. 21598 del 2014 e Sez. IV n. 1573 del 1993, per affermare che in sede di riparazione non può attribuirsi importanza decisiva a condotte escluse o non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva ipotizzato una condotta colposa fondata sugli stessi elementi che avevano condotto all’arresto, accennando genericamente alla mole di frequentazioni di pregiudicati emergenti dalla richiesta cautelare. Così facendo, essa ha confuso il piano della gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. con quello della verifica ex post di una condotta ostativa gravemente colposa ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., omettendo di specificare natura e modalità delle asserite frequentazioni e in che termini esse avessero inciso sulla decisione cautelare.
La Corte ha ribadito che, secondo Sez. IV n. 1921 del 2013 e Sez. IV n. 850 del 2021, non tutte le frequentazioni integrano colpa, ma solo quelle legate almeno da concausalità al provvedimento restrittivo. Tale principio discende dall’ineliminabile collegamento causale che deve sussistere tra la condotta ostativa e l’emissione della misura: in sua assenza, la condotta non può dirsi ostativa e la detenzione resta ingiusta per effetto dell’esito assolutorio, secondo Sez. Un. n. 51779 del 2013.
L’ordinanza impugnata, non avendo esplicitato le ragioni dell’incidenza causale delle frequentazioni né verificato la loro conferma all’esito del giudizio di merito, si palesa carente e giuridicamente viziata. Ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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