Prescrizione non rilevabile d’ufficio se il ricorso è inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 39161 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, qualora il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità dei motivi, non si forma un valido rapporto di impugnazione e resta preclusa la possibilità di rilevare, anche d’ufficio, le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Nel giudizio di legittimità, a fronte di un apparato motivazionale privo di profili di manifesta irrazionalità, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione della prova. Nel computo del termine massimo di prescrizione devono essere inclusi i periodi di sospensione del corso della prescrizione, con la conseguenza che la sola decorrenza del termine ordinario non ne determina l’estinzione.
Il Fatto
Con sentenza del 01.07.2019 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca aveva condannato alcuni imputati, in qualità di legali rappresentanti di imprese edili, per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, per avere utilizzato fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2013-2016. La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29348 del 4 aprile 2024, aveva annullato la pronuncia senza rinvio per un vizio processuale, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Firenze.
La Corte d’appello, con sentenza del 24 febbraio 2025, confermava la condanna. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, per un verso, l’erroneo calcolo della prescrizione e, per altro verso, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della responsabilità e alla riferibilità delle operazioni alle società rappresentate.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, comuni agli imputati, e li dichiara inammissibili. Sotto il profilo logico, affronta anzitutto le censure sulla responsabilità: i ricorrenti, pur denunciando formalmente violazione di legge e vizio della motivazione, svolgono in realtà argomentazioni volte a ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici del merito.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che, di fronte a un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non sono deducibili in sede di legittimità la rilettura degli elementi di fatto né l’adozione di parametri ricostruttivi differenti da quelli del giudice del merito. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o la puntualità della motivazione, così come quelle che sollecitano una diversa comparazione del significato probatorio delle prove.
Nel merito, la Corte conferma la coerenza della motivazione della Corte d’appello, che aveva desunto l’inesistenza delle operazioni dai rilevanti accertamenti della Guardia di Finanza: la società emittente era priva di struttura aziendale, di depositi, attrezzature, personale e automezzi, e la sua sede era sconosciuta nel luogo indicato. A fronte di tali riscontri, la difesa non aveva prodotto alcun elemento idoneo a comprovare l’effettivo acquisto o la ricezione della merce. Quanto all’elemento soggettivo, i giudici del merito hanno escluso la buona fede degli imputati, poiché le prestazioni non erano mai state eseguite.
Sui motivi relativi alla prescrizione, la Corte li ritiene manifestamente infondati. La Corte d’appello aveva correttamente computato, al termine massimo di dieci anni, i periodi di sospensione del corso della prescrizione, pari a 231 giorni, richiesti dalle difese per consentire l’accesso al ravvedimento operoso o l’estinzione del debito con l’Erario. Pertanto, anche per il reato più risalente, commesso il 10.09.2014, il termine massimo veniva a scadere in data 29.4.2025, e non al 10.09.2024 come sostenuto dalla difesa.
La Corte precisa infine che la precedente sentenza di annullamento si era limitata a escludere la prescrizione senza considerare i periodi di sospensione. Sulla base del consolidato orientamento delle Sezioni unite, l’inammissibilità del ricorso preclude un valido rapporto di impugnazione e impedisce di rilevare, anche d’ufficio, la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata. I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amende.
Nota della Redazione
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