Esigenze cautelari e decorso del tempo nella presunzione ex art. 275 cod. (Cass. pen. Sez. IV n. 39170 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevale, in quanto speciale, rispetto alla previsione generale dell’art. 274 cod. proc. pen. e comporta la sussistenza, salvo prova contraria, dei caratteri di attualità e concretezza della perdurante pericolosità. Tale prova contraria non è desumibile dal solo decorso del tempo. Il ricorrente che deduca la violazione dei principi di adeguatezza e gradualità deve indicare in che termini e perché il tempo trascorso imponga la caducazione o l’attenuazione della misura, non limitandosi a una visione diacronica dei presupposti che la legittimano.
Il Fatto
La ricorrente, indagata per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen., confermando la custodia cautelare in carcere applicata dal Gip.
La difesa lamenta violazione di legge e difetto di motivazione sull’attualità e concretezza del pericolo di recidiva, invocando i principi di adeguatezza e gradualità e sostenendo che il tempo trascorso dai fatti e il comportamento processuale, uniti alla possibilità di eseguire una misura meno afflittiva in altra regione, imporrebbero la revoca o la sostituzione della misura. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il motivo infondato. Il ricorso illustra il principio di adeguatezza in astratto, ma non spiega per quali ragioni, nel caso concreto, il decorso del tempo dai fatti dovrebbe condurre automaticamente alla caducazione della misura o a modalità esecutive più attenuate, ad esempio in altra regione.
Il giudice dell’appello cautelare ha confermato il provvedimento genetico senza ravvisare elementi nuovi ed escludendo seria rilevanza al tempo trascorso. Ha chiarito che l’assenza di attività intercettive dopo il luglio 2021 dipendeva dalla cessazione delle indagini tecniche, non da un mutamento di vita e di contatti, e che la complessità e gravità degli indizi non risultano attenuate dal tempo.
La difesa non si confronta con il passaggio centrale dell’ordinanza: la doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione e di adeguatezza della sola custodia. Sul punto il Collegio richiama il principio secondo cui la presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., speciale, prevale sulla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen. e comporta la sussistenza, salvo prova contraria non desumibile dal solo fattore temporale, di attualità e concretezza della perdurante pericolosità.
Quanto al dedotto trattamento differenziato rispetto ad altro indagato nello stesso procedimento, il Tribunale ha evidenziato la posizione diversa di quest’ultimo, partecipe dell’associazione per un periodo limitato e con un contributo causale contingente, a fronte di una condotta più lunga di rifornimento della piazza di spaccio e di custodia degli stupefacenti. La motivazione risulta esaustiva, lineare e convincente. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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