Prescrizione presuntiva e onere di ammissione del debito (Cass. civ. Sez. II n. 683 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione presuntiva, l’indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte, o del suo comportamento processuale, diretta a stabilire se importino ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell’art. 2959 cod. civ., costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. La mancata contestazione dell’inadempimento non integra ammissione indiretta o implicita ostativa all’eccezione, non essendo ipotizzabile una prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. sulla presunzione legale di pagamento. L’ammissione rilevante deve comunque avvenire in giudizio.
Il Fatto
Un avvocato agisce in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. per ottenere la liquidazione di diritti e onorari maturati in un incarico professionale svolto dapprima in favore di un cliente e, dopo la sua morte, nei confronti degli eredi. Il giudizio di merito si conclude con il rigetto della domanda.
Le convenute avevano eccepito l’applicabilità dell’art. 2956 cod. civ., essendo cessato l’incarico nel 2010. Il giudice di merito accoglie l’eccezione, rilevando che la richiesta di pagamento era stata formalizzata circa sei anni dopo l’esaurimento dell’incarico, ed esclude che una comunicazione di posta elettronica del 2016 valga quale riconoscimento della persistenza del debito. Il professionista ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, dedotto ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2959 cod. civ., sostenendo che le difese svolte dalle controricorrenti al momento della costituzione in giudizio sarebbero incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva.
La Corte ritiene il motivo infondato. Richiama il principio, reiteratamente affermato, secondo cui l’indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte, o del suo comportamento processuale, volta a stabilire se importi ammissione della mancata estinzione del debito ex art. 2959 cod. civ., dà luogo a un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. Cita, tra le altre, Sez. VI-2 n. 18631 del 2021, Sez. II n. 22118 del 2006 e Sez. III n. 14909 del 2002.
Il ricorrente concentra le proprie deduzioni sulle difese processuali, mentre il giudice di merito si è soffermato sulla risposta inviata in via stragiudiziale al sollecito scritto, senza che emerga con nettezza se la tematica della valenza delle difese abbia costituito tema di discussione nel giudizio di merito. Il rilievo è preliminare, ma la Corte lo supera considerando dirimente la constatazione che il giudice ha proceduto ad ampia disamina delle dichiarazioni, pervenendo con motivazione analitica, diffusa e coerente a escludere qualsiasi atteggiamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva.
La Corte ribadisce inoltre che la mancata contestazione dell’inadempimento non costituisce ammissione indiretta o implicita ostativa all’eccezione, poiché l’ammissione ex art. 2959 cod. civ. deve avvenire in giudizio e non può risiedere nella nuda non contestazione, non essendo configurabile una prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. sulla presunzione legale di pagamento.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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