NCC e ZTL: sanzioni illegittime se irrogate durante la sospensione dell’art. 5-bis (Cass. civ. Sez. II n. 6879 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di noleggio con conducente, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016, l’efficacia delle fattispecie introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008 è sospesa fino al 31 dicembre 2016, poi prorogato al 31 dicembre 2017. Ne consegue che l’art. 5-bis della legge n. 21 del 1992 non era in vigore al momento della commissione degli illeciti avvenuti nel 2015 e le sanzioni su di esso fondate sono illegittime. Restano invece applicabili gli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, che rinviano alla potestà regolamentare dei Comuni la disciplina concreta del transito: sono pertanto legittimi i regolamenti comunali che condizionano l’accesso alla ZTL a un’autorizzazione preventiva e ad ulteriori adempimenti, senza che gli esercenti il servizio possano invocare un diritto di circolazione libera e senza limiti.

Il Fatto

Il ricorrente, esercente il servizio di noleggio con conducente in forza di autorizzazione rilasciata da un Comune diverso da Roma Capitale, aveva impugnato nove verbali elevati per l’ingresso in zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione. A sostegno dell’opposizione aveva dedotto di aver comunicato all’ufficio competente, il 27 luglio 2015, il numero di targa del veicolo associato all’autorizzazione, ai fini dell’inserimento nella c.d. lista bianca per l’accesso alla ZTL.

Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione e il Tribunale, in appello, aveva confermato la pronuncia, rilevando che la comunicazione preventiva era riferibile a un solo tragitto giornaliero del 27 luglio 2015, con validità di 24 ore, e a un permesso annuale con decorrenza dal 16 ottobre 2015: periodi non coincidenti con le date degli accertamenti, risalenti al settembre 2015. La questione giunge in Cassazione dopo che il collegio, con ordinanza interlocutoria, aveva rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i tre motivi congiuntamente, per connessione, e li ritiene fondati nei limiti di motivazione. Il percorso argomentativo muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 17541 del 20 giugno 2023, che ha chiarito gli effetti della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 9, comma 3, d.l. n. 244 del 2016. Il legislatore ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte dall’art. 29, comma 1-quater, d.l. n. 207 del 2008, con decorrenza posticipata al 31 dicembre 2016 e poi al 31 dicembre 2017.

Da tale sospensione deriva un duplice effetto. Le nuove disposizioni non hanno abrogato le previgenti norme di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, ma le hanno soltanto integrate: queste ultime restano quindi vigenti e applicabili durante il periodo di sospensione.

Su questa base la Corte rileva l’errore del giudice d’appello. Il Tribunale aveva ritenuto legittime le sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5-bis della legge n. 21 del 1992, ma al momento della commissione degli illeciti, nel 2015, quella disposizione non era in vigore, essendo sospesa l’efficacia della fattispecie che la introduceva.

La Corte non accoglie invece la tesi del ricorrente sul diritto di accedere alla ZTL e alle corsie preferenziali senza limitazioni. Dà continuità ai precedenti Cass. n. 24827/2008 e Cass. n. 24942/2008, secondo cui, nel periodo di sospensione, la circolazione nelle zone a traffico limitato non era libera. I commi 1 e 3 dell’art. 11 della legge n. 21 del 1992 dovevano ritenersi vigenti: agli esercenti il servizio non era riconosciuto il transito senza condizioni o limiti, restando la disciplina concreta rimessa alla potestà regolamentare del Comune.

Il comma 3 dell’art. 11, nel consentire l’uso delle corsie preferenziali e delle facilitazioni previste per i taxi, va coordinato col comma 1 dello stesso articolo. Sono pertanto legittimi i regolamenti comunali che condizionino l’esercizio del transito a un’autorizzazione preventiva e a ulteriori adempimenti, come richiamato da Cass. sez. II n. 29727 del 26 ottobre 2023 e Cass. sez. II n. 29598 del 25 ottobre 2023. Nello stesso senso Cass. sez. II n. 30372 del 2 novembre 2023, che ammette le limitazioni al transito purché non si risolvano in un sostanziale divieto di accesso.

Il ricorso è dunque accolto nei limiti di motivazione e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale, in persona di altro magistrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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