Collegamento negoziale e nullità della sentenza per motivazione illogica (Cass. civ. Sez. II n. 682 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, non è più sindacabile la sufficienza della motivazione, ma resta il controllo sulla sua esistenza e sulla sua coerenza. Il vizio di motivazione illogica, quando si traduce in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., determina la nullità della sentenza e integra il motivo di ricorso. Incorre in tale vizio il giudice di merito che esclude l’applicabilità al rapporto derivato delle clausole del contratto principale muovendo da una premessa minore erronea, ossia fraintendendo la tesi difensiva della parte. Il collegamento funzionale tra i negozi rileva, di per sé, sul piano della disciplina applicabile.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Sassari intimava a una s.a.s. e al socio accomandatario il pagamento di una somma, oltre interessi, a titolo di compenso per l’attività di intermediazione finanziaria svolta dal titolare di un’impresa individuale quale collaboratore della società. I destinatari proponevano opposizione, respinta in primo grado e, sul successivo gravame, dalla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con condanna alle spese del grado.
Avverso tale decisione la società e il socio hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, resistito dal controricorrente con controricorso. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa o meramente apparente e comunque contraddittoria, con violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e degli artt. 118, commi 1 e 2, disp. att. cod. proc. civ., in riferimento all’art. 111, comma 6, Cost. Il motivo è stato giudicato ammissibile e fondato.
La Corte ha ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione sopravvive nei limiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza e della irriducibile contraddittorietà o illogicità manifesta, parametri che convertono il vizio in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e danno luogo a nullità (richiamate le Sezioni Unite n. 8053/2014).
Nel merito, la sentenza impugnata è stata ritenuta affetta da illogicità manifesta. Il collegio di merito aveva respinto il gravame sul presupposto che la tesi della società si fondasse sull’esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra il collaboratore e la mandante. La Corte ha rilevato che la premessa minore è erronea: la società sosteneva una cosa diversa, ossia che le clausole disciplinanti il suo rapporto con la mandante dovessero applicarsi anche al rapporto con il collaboratore, in virtù del collegamento funzionale tra i due negozi, desumibile dall’esplicito richiamo alle nuove condizioni concordate con la mandante.
È stato quindi giudicato inconferente l’argomento della inopponibilità della disciplina convenzionale perché contenuta in un documento non sottoscritto dal collaboratore: tali circostanze non escludono, di per sé, che quella disciplina trovi applicazione una volta riconosciuta la configurabilità del collegamento funzionale. La stessa difesa del controricorrente, nel qualificare la propria attività come subagenzia, conferma l’esistenza del collegamento, costituendo la subagenzia fattispecie di contratto derivato funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia che ne è presupposto (richiamate le Sez. II n. 9489/2020, n. 23973/2019, n. 15645/2017 e n. 15190/2004).
Il primo motivo è stato accolto, con assorbimento degli altri due. A norma dell’art. 383, comma 1, cod. proc. civ., la Corte ha disposto la cassazione della sentenza con rinvio alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, rimettendo al giudice di rinvio la pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 385, comma 3, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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