Interessi e sanzioni tributarie: prescrizione quinquennale salvo accertamento giudiziale (Cass. civ. Sez. V n. 5220 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione degli interessi tributari è regolata dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., che fissa il termine quinquennale, poiché l’obbligazione relativa agli interessi ha natura autonoma rispetto al debito principale. Le sanzioni tributarie sono soggette al termine quinquennale previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 472/1997. Il termine decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. si applica agli accessori solo quando essi siano stati oggetto di pronuncia giudiziale, non essendo sufficiente la mera definitività del debito. Ne consegue che, in assenza di accertamento giurisdizionale, interessi e sanzioni si prescrivono in cinque anni.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado. La vicenda trae origine dalla notifica, il 4 novembre 2014, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a tributi erariali.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato la prescrizione di tutti i crediti, salvo quello portato alla cartella notificata dopo il 5 maggio 2009. La CTR, in sede di appello, aveva escluso dalla prescrizione anche un’ulteriore cartella, applicando la prescrizione decennale al solo capitale e confermando invece la prescrizione quinquennale quanto a interessi e sanzioni. Contro tale pronuncia l’Agenzia ricorre in cassazione affidandosi a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. e dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997. L’Agenzia ritiene che la CTR abbia erroneamente applicato la prescrizione quinquennale a interessi e sanzioni, nell’ipotesi in cui la definitività del debito non derivi da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile.

La Corte dichiara il motivo infondato. Il collegio osserva che la prescrizione quinquennale costituisce la regola generale per interessi e sanzioni tributarie. Quanto agli interessi, essi trovano disciplina in una norma di diritto comune, l’art. 2948, n. 4, cod. civ., in base al quale l’obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al termine quinquennale. A sostegno la Corte richiama la giurisprudenza largamente prevalente, tra cui Cass., Sez. VI, n. 27055 del 2022, Cass., Sez. VI, n. 13258 del 2022, Cass., Sez. V, n. 31283 del 2021 e Cass., Sez. V, n. 30901 del 2019.

Quanto alle sanzioni, il collegio richiama l’espressa previsione del termine quinquennale contenuta nell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, da ultimo applicata da Cass., n. 2095 del 2023. Il termine decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. opera invece per gli accessori solo allorché essi siano oggetto di pronuncia giudiziale.

La Corte precisa che proprio la pronuncia invocata dalla difesa erariale a sostegno della tesi dell’Agenzia conferma tale lettura, riferendo il decennio alla sola ipotesi di accertamento giudiziale delle sanzioni. Nel caso di specie è escluso che gli accessori siano stati accertati giudizialmente: la stessa CTR aveva correttamente chiarito che la prescrizione decennale era limitata, per essi, al caso della previa pronuncia giudiziale. Il ricorso è dunque respinto. Nulla per le spese, non essendosi costituito il contribuente. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, per l’esenzione delle Amministrazioni dello Stato mediante prenotazione a debito, richiamandosi Cass. n. 1778 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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