Licenziamento e requisito dimensionale: onere di allegazione delle unità produttive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22192 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito dimensionale che condiziona l’applicabilità della tutela reale deve essere accertato dal giudice di merito sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte che invochi l’esistenza di distinte unità produttive. Il datore di lavoro che deduca l’autonomia organizzativa e amministrativa di più articolazioni aziendali ha l’onere di allegare e dimostrare tale autonomia; la sola presenza di uffici o cantieri in luoghi diversi non è sufficiente. La censura che si risolva in una diversa lettura delle risultanze probatorie è inammissibile in Cassazione, tanto più quando ricorra la doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Il motivo che lamenti l’omessa valutazione di un documento è inammissibile se non ne indica la sede di produzione e non ne trascrive il contenuto, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., ed è improcedibile se il documento non è depositato ai sensi dell’art. 369, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

La società datrice aveva intimato al lavoratore un licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il giudice di primo grado, in sede di opposizione all’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 1, comma 49, legge n. 92/2012, aveva accolto le difese del lavoratore e annullato il recesso, condannando la società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi.

La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 8 legge n. 300/1970 in materia di requisito dimensionale e la violazione della disciplina collettiva in tema di sanzioni. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello aveva rilevato la carenza di allegazione, prima ancora che di prova, dell’esistenza di unità organizzative e operative autonome, soffermandosi sull’organigramma prodotto dalla società. Da questo emergeva una sostanziale unitarietà dell’organizzazione, facente capo all’amministratore unico, non essendo stata dimostrata l’autonomia organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali.

La ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione di norme di diritto, ha in realtà affidato le doglianze a una diversa lettura delle risultanze probatorie. Tale lettura è inidonea a incrinare l’accertamento di fatto del giudice di appello, che, esprimendo una doppia conforme, non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni di fatto tra i due gradi.

La Corte ha inoltre escluso il contrasto con la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente in tema di preposto all’unità produttiva, poiché il giudice di merito non ha collegato l’insussistenza dell’autonomia all’assenza di un preposto, ma a una serie di indici convergenti verso una gestione unitaria dei cantieri.

Il secondo motivo presenta profili di inammissibilità: la ricorrente non ha indicato la sede di produzione del contratto collettivo nel giudizio di merito, con violazione del duplice onere imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., ed è improcedibile per mancato deposito del contratto ex art. 369, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Nel merito, la Corte ha ritenuto che le condotte ascritte fossero punibili con sanzioni conservative e che la fattispecie di licenziamento richiedesse una recidiva non contestata, non risultando la motivazione impugnata inficiata dalle doglianze.

All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite e al pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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